Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Azione esecutiva a seguito di decreto di non omologazione concordato preventivo

  • Marco Scattolini

    Macerata
    23/11/2017 12:03

    Azione esecutiva a seguito di decreto di non omologazione concordato preventivo

    Buongiorno, si chiede se, a seguito di opposizione al decreto di non omologazione di un concordato preventivo davanti alla Corte di Appello, che non ha ancora emesso la sentenza, il creditore possa o meno iniziare un'azione esecutiva nei confronti del patrimonio del debitore, ovvero se permane ancora lo "schema protettivo" della procedura concorsuale?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/11/2017 13:30

      RE: Azione esecutiva a seguito di decreto di non omologazione concordato preventivo

      Il primo comma dell'art. 168 stabilisce che "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore". Stando al tenore letterale della norma il divieto delle azioni esecutive e cautelari cessa nel momento in cui diventa definitivo il decreto di omologazione, ma a noi sembra che della norma debba essere data una lettura più ampia sia nel senso che il divieto citato si protrae, in caso di omologazione, fino alla esecuzione del concordato, sia nel senso che tale disposizione sui applica anche al caso del diniego dell'omologazione, ove il termine finale è dato, appunto, non dalla esecuzione, ma dalla definitività del provvedimento. E non vi è dubbio che il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa, ma essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo (Cfr. C ass. sez. un. 28/12/2016, n. 27073).
      Non ci nascondiamo che questa costruzione sembra contrastare con la previsione del quinto comma dell'art. 180, lì dove stabilisce che il decreto del tribunale che provvede in sede di omologa e' provvisoriamente esecutivo, ma è anche vero che questa discordanza tra questa parte dell'art. 180 e il primo comma dell'art. 168 è stata ampiamente denunciata dalla dottrina con riferimento al decreto di omologa, con prevalenza della disposizione che fa salvo il divieto delle azioni esecutive e cautelari fino alla definitività del decreto, nonostante la provvisoria esecutorietà e, pensiamo, che lo stesso debba valere anche per il caso del decreto che nega l'omologazione.
      Zucchetti Sg srl