Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

AUTORIZZAZIONE A TRANSAZIONE E PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    11/04/2016 22:33

    AUTORIZZAZIONE A TRANSAZIONE E PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

    AI SENSI DELL' ART. 104 TER ottavo comma IL GIUDICE DELEGATO AUTORIZZA GLI ATTI
    CONFORMI AL PROGRAMMA APPROVATO.

    NEL CASO DI TRANSAZIONE PREVISTA NEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
    PROGRAMMA CHE SI CONCLUDE COL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO
    ( IN MANCANZA DI COMITATO DEI CREDITORI )
    CHE TESTUALMENTE COSÌ' HA DISPOSTO ; "SI APPROVA IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE"

    OCCORRE LA SUCCESSIVA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL SINGOLO ATTO
    DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE GIÀ' CONTENUTA NEL PROGRAMMA DI
    LIQUIDAZIONE ?


    E QUID IURIS NEL CASO DI " PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE" APPROVATO
    CONTENENTE LA SOLA TRANSAZIONE IN QUESTIONE ?


    AI FINI DELLA STIPULAZIONE ALLA TRANSAZIONE IL CURATORE PUÒ' RITENERSI
    TECNICAMENTE AUTORIZZATO OVE MUNITO DELLA SOLA FORMALE
    APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE CONTENENTE LA TRANSAZIONE

    O NON OCCORRE PIUTTOSTO UNA AUTORIZZAZIONE SPECIFICA AUTONOMA SUCCESSIVA
    CHE RICHIAMI LA CONFORMITÀ' DELL' ATTO AL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ?

    GRAZIE

    AVV. F. ANGELI
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/04/2016 19:34

      RE: AUTORIZZAZIONE A TRANSAZIONE E PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

      L'autorizzazione di cui all'attuale nono comma dell'art. 104ter (l'inserimento nel corpo dell'articolo di un nuovo terzo comma, con il d.l. n. 83 del 2015, ha fatto slittare la numerazione dei commi successivi) ha una duplice funzione. In primo luogo quella di consentire al giudice delegato una verifica della legittimità formale (comunque sulla estensione di tale controllo ancora si discute) del programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori e la seconda e più rilavante in qaunto richiamata anche nel testo del comma citato, quella di consentire una verifica di conformità, intesa a verificare sia che l'atto di cui si chiede l'autorizzazione sia contenuto nel programma sia che l'atto richiesto corrisponda, per caratteristiche e contenuto, a quello previsto nel programma.
      Orbene, nel caso, come il suo, in cui l'approvazione del programma sia stata data dal giudice delegato in via sostitutiva del comitato dei creditori mancante, diventa superfluo il primo controllo di legittimità del programma, perché è evidente che il giudice non l'avrebbe approvato ove questo avesse avuto un contenuto non conforme alla legge, ma rimane la necessità della verifica della conformità, in particolare quella diretta a stabilire che l'atto che il curatore vuol compiere sia conforme a quello contenuto nel programma, per caratteristiche e contenuto.
      Zucchetti Sg srl