Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

accesso pec società fallita

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    01/12/2020 15:32

    accesso pec società fallita

    Si chiede se l'accesso della pec della società fallita, pec preesistente prima del fallimento e attiva, resta in capo all'amministratore o se diviene di competenza del Curatore fallimentare.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/12/2020 19:19

      RE: accesso pec società fallita

      La Pec della società fallita permane dopo la dichiarazione di fallimento e potrebbe essere scelta dal curatore anche quale sua Pec da comunicare al Registro Imprese e ai creditori con l'avviso ex art. 92 l. fall.. E' sconsigliabile seguire questa via in quanto è opportuno che il curatore comunichi una Pec sua personale, proprio per evitare confusioni; se il curatore sceglie questa via, la Pec precedente della società rimane in capo alla stessa, per le comunicazioni eventuali con il curatore e altri, anche se, sempre per evitare confusioni e sovrapposizioni, sarebbe preferibile che neanche la società usasse la sua vecchia Pec.
      Zucchetti Sg srl
      • GIANCARLO BALLARATI

        Varese
        03/10/2023 09:33

        RE: RE: accesso pec società fallita

        Buongiorno
        considerato che usualmente la procedura apre una sua pec che viene comunicata al RI, non si comprende dalla risposta se di fatto l'Amministratore Unico della società fallita sia legittimano a continuare a vedere e oltre c he a utilizzare la pec della società preesistente al fallimento/liquidazione giudiziale.
        A mente dell'art 148 CCII direi che dovendo il debitore consegnare la corrispondenza al curatore quest'ultimo sia l'unico legittimato a gestire detta pec impedendone conseguentemente l'accesso all'amministratore direttamente.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/10/2023 13:58

          RE: RE: RE: accesso pec società fallita

          Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione perché il curatore, in attesa che entri in vigore il sistema del domicilio legale comunicato dal Ministero, ha solo l'obbligo di comunicare entro dieci giorni dalla nomina, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o comunque quello scelto per la procedura (art. 2bis dell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 introdotto con la legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228 e serve per comunicare con lo stesso fallito, creditori e terzi; contemporaneamente la società assoggettata a liquidazione giudiziaria, fin quando non viene cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura della procedura, sopravvive e mantiene i suoi organi, per cui è la società che deve provvedere agli incombenti che la legge impone. Proprio per evitare sovrapposizioni l'art. 10 CCII impone al curatore di assgnare al legale rappresentante della società insolvente un domicilio digitale pe rle comunicazioni con lui inerenti la procedura.
          Zucchetti SG srl