Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Comunione legale su immobili del fallito/ipoteche per debiti del coniuge non fallito

  • Francesco Brogi

    Arezzo
    22/10/2020 14:31

    Comunione legale su immobili del fallito/ipoteche per debiti del coniuge non fallito

    Sono Curatore del fallimento di un'impresa individuale il cui titolare, alla data del fallimento, era proprietario di n. 6 distinti immobili (a titolo personale e non riconducibili all'esercizio d'impresa) in comunione legale con il "coniuge non fallito". Sui beni in oggetto gravano varie ipoteche (giudiziali e volontarie) iscritte contro il fallito per la quota di 1/2 sua competenza.
    Due tra i vari istituti bancari hanno iscritto ipoteca giudiziale su detti immobili sia contro il fallito (per la quota di 1/2 - non consolidata e quindi non opponibile alla massa) sia contro il "coniuge non fallito" (per la quota di 1/2 di sua competenza), in quanto creditrici per garanzie fidejussorie rilasciate a favore del "coniuge fallito".
    Nessuna azione era stata avviata dagli istituti bancari alla data del fallimento.
    Ai fini della liquidazione dei beni in oggetto, mi pongo due problematiche che vorrei sottoporre:
    - tenuto conto che i beni sono non divisibili, è molto probabile che in sede di giudizio di divisione, il giudice assegni alcuni immobili al fallito ed altri al coniuge "non fallito". Mi domando se in questo caso, i beni assegnati al fallimento rimangano comunque gravati anche dalle ipoteche iscritte contro il "coniuge non fallito". Il giudice delegato al fallimento non avrebbe titolo di ordinarne la cancellazione e ciò renderebbe la vendita pressoché impossibile.
    - a seguito di concreto interessamento, si potrebbe prospettare la possibilità di cessione della quota indivisa acquisita al fallimento (1/2) di tutti gli immobili in oggetto. In questo caso, fermo restando che verrebbe effettuata una procedura competitiva con invito a formulare offerte migliorative rispetto a quella pervenuta, mi domando se potrebbero sorgere contestazioni da parte degl itituti banari coinvolti.
    Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/10/2020 20:21

      RE: Comunione legale su immobili del fallito/ipoteche per debiti del coniuge non fallito

      Cominciamo col dire che con il fallimento di uno dei coniugi la comunione legale si è sciolta giusto il disposto di cui all'art. 191 c.c., e, quindi, la comunione legale si trasformata in una ordinaria comproprietà al 50% tra il coniuge fallito e quello in bonis, che è la corretta premessa da cui lei muove.
      Se il fallimento sceglie la via di vendere questa quota di competenza del fallito, sia con riferimento a ciascun immobile che in una vendita di tutti contemporaneamente, sempre seguendo procedure competitive, l'ipoteca sulla o sulle quote di proprietà del fallito verrebbe cancellata ai sensi del secondo comma dell'art. 108 l. fall. a seguito della vendita coattiva e del pagamento del prezzo; quanto all'ammissione al passivo, dato che lei ha detto che l'ipoteca non è consolidata, il curatore potrebbe in sede di verifica eccepire l'inefficacia della la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione (comma primo art. 95 l. fall.) allo scopo di paralizzare l'eventuale pretesa della banca di ammissione in via ipotecaria. In tal modo diventa inutile l'esercizio dell'azione revocatoria per "eliminare" l'iscrizione ipotecaria perché per l'ammissione al passivo si utilizza l'eccezione di revocabilità e l'ipoteca viene cancellata a seguito della vendita coattiva.
      Qualora, invece, il fallimento scelga la via di non vendere le quote, ma di sciogliere la comproprietà o si trova un accordo transattivo con il coniuge in bonis o si va in giudizio. In entrambi i casi è probabile che, essendo gli immobili indivisibili, alcuni vengano assegnati in proprietà esclusiva al fallito ed altri al coniuge non fallito.
      Che succede dell'ipoteca?
      La fattispecie prospettata non è espressamente regolata dall'art. 2825 c.c. che tratta della ipoteca sui beni indivisi perché tale norma prende in in considerazione il caso in cui l'ipoteca concernente beni indivisi sia costituita contro uno soltanto dei condomini, nel mentre nel caso l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita contro tutti i comproprietari del bene a garanzia di una obbligazione (presumibilmente) solidale, tuttavia la norma citata fornisce utili elementi di soluzione. Il fatto che l'obbligazione sia solidale tra i due coniugi, l'ipoteca presa su ciascuna quota è da considerare, in linea di massima, come un'ipoteca unica sull'intero bene, di modo che a seguito della divisione dei beni tra i comproprietari, l'ipoteca continua a gravare sull'intero bene, se assegnato ad un solo condividente, in applicazione del principio di indivisibilità quanto all'oggetto.
      E necessaria la nuova iscrizione richiesta dal secondo comma dell'art. 2825 c.c. per il caso che con la divisione siano assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato? Probabilmente no perché, come detto nel caso è la stessa ipoteca iniziale che continua a gravare sugli stessi beni per cui non vi è il trasferimento dell'ipoteca su una bene o quota di bene in precedenza libero. In ogni caso è preferibile coinvolgere la banca nell'assegnazione i, in quanto è anche nel suo interesse individuare i beni che resto ipotecati in capo al debitore in bonis e quelli che, assegnati al debitore fallito, saranno oggetto di vendita coattiva, con conseguente cancellazione dell'iscrizione.
      Zucchetti SG srl