Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fallimento affittante - omessa tenuta scritture - responsabilita' amministratore

  • Giovanni Enrico Arcieri

    Roma
    23/09/2021 16:22

    fallimento affittante - omessa tenuta scritture - responsabilita' amministratore

    Quesito:

    1) L' A.u. della societa' di capitali X omette di tenere le scritture contabili a partire dall 'esercizio 2014

    2) Dopo circa 3 anni la soc X cede l' azienda che è il principale asset societario ; ovviamente le scritture contabili non aggiornate e regolarmente tenute impediscono ai creditori d iX di far valere le loro ragioni verso il cessionario Y che non è coobbligato solidale ai sensi dell' art. 2560 c.c.

    3) Successivamente alla cessione soc. X .cedente viene dichiarata fallita. Mentre la cessionaria prosegue la sua attivita'.

    Domando , se l' omessa regolare tenuta delle scritture contabili dell' a.u. possa configurare un buon motivo per proporre azione di responsabilita' e se il risarcimento del danno possa essere quantificato in base alla meta' dei debiti maturati per la gestione dell' azienda antecedente alla cessione e sino alla cessione .

    Ringrazio per l' attenzione

    Giovanni Arcieri.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2021 20:07

      RE: fallimento affittante - omessa tenuta scritture - responsabilita' amministratore

      Sicuramente è proponibile una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, svolgendo una preventiva verifica delle potenzialità economico patrimoniale del medesimo onde evitare una spesa per avre una sentenza di condanna che rischia di non poter esesre eseguita per incapienza.
      Il criterio di determinazione del danno da lei indicato ci sempra non del tutto conferente in quanto la società cedente comunque avrebbe aveva comunque la responsabilità dei debiti maturati ante cessione, responsabilità che nei rapporti esterni è solidale, ma il cessionario a eventualmente compulsato per il pagamento avrebbe, nei rapporti interni, potuto rivalersi sul cedente.
      Comunque quanto alla quantificazione del danno di specie, D.Lgs. 14/2019 (il codice della crisi e dell'insolvenza), ha modificato l'art. 2486 cod. civ., e la modifica è già in vigore, aggiungendo, tra l'altro, un secondo comma del seguente tenore: "quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo e, salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura".
      Queste sono le linee direttrici da sgeuire.
      Zucchetti Sg srl