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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Incasso crediti commerciali contratti di appalto in caso di solidarietà fiscale e previdenziale
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Pietro Giovanni Menon
Rovigo15/11/2013 16:23Incasso crediti commerciali contratti di appalto in caso di solidarietà fiscale e previdenziale
Salve, la società fallita operava nel settore dell'edilizia come appaltatore (o sub-appaltatore) ed al momento del fallimento presenta diversi crediti che risultano impagati in quanto i committenti appaltanti (o appaltatori) eccepiscono la mancata produzione, da parte della fallita, di DURC e asseverazioni attestanti il regolare versamento delle ritenute erariali sui dipendenti, ai sensi del d.l. 223/2006 (come poi modificato dalla l. 134/2012 e dalle recenti ll. 98 e 99/2013).
Come deve comportarsi in questo caso il curatore al fine di procedere con l'incasso di tali crediti che sostanziano l'unico bene possibile nell'attivo fallimentare?
Dallo studio sulla materia evinco che la solidarietà previdenziale in materia di appalto (e sub-appalto) si esaurisce dopo due anni dalla conclusione del contratto stesso, mentre non trovo lo stesso termine per quanto riguarda la solidarietà fiscale.
Preciso che nel passivo fallimentare si sono insinuati sia l'Inail per i premi assicurativi dei dipendenti che Equitalia per ritenute sui dipendenti e contributi previdenziali.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/11/2013 18:56RE: Incasso crediti commerciali contratti di appalto in caso di solidarietà fiscale e previdenziale
Come già abbiamo detto altre volte, a seguito della dichiarazione di fallimento non viene meno l'impedimento giuridico a che la stazione appaltante provveda a una pronta liquidazione, perché l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (che riprende disposizioni in tema di appalti pubblici), prescrive che "in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali l'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante documento unico di regolarità contributiva è disposto … direttamente agli enti previdenziali e assicurativi (…)".
Si può discutere a che titolo paghi la stazione appaltante (se sulla base di una cessione, di una delega, di un accollo ex lege, ecc.), ma sta di fatto che questa è tenuta al diretto versamento del dovuto agli enti previdenziali, a prescindere dall'evento giuridico del fallimento, scontando quanto versato dal debito verso l'impresa appaltatrice per i lavori effettuati, per cui, comunque il pagamento di tali lavori (che è quanto interessa) viene bloccato. Il recente decreto n. 69 del 2013 e la legge di conversione n. 98 del 2013 hanno apportato delle significative variazioni al Durc (cfr. art. 31 della legge cit.), ma non ci sembra che abbia toccato il punto di cui sopra.
Si è creata una situazione di stallo, da cui è difficile uscire, salvo a sostenere che, a seguito della dichiarazione di fallimento, sia venuto meno ogni impedimento giuridico a che la stazione appaltante provveda a una pronta liquidazione, spettando agli enti previdenziali insinuarsi al passivo per il recupero del loro credito, come peraltro nel caso da lei prospettato, hanno fatto.
Zucchetti Sg Srl
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