Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Canoni locazione società fallita
-
Marco Turatti
Cesenatico (FC)03/05/2023 11:46Canoni locazione società fallita
Sono curatore del fallimento di una società scaturito dalla mancata omologa di un piano di concordato preventivo.
All'apertura del fallimento la società fallita è subentrata nel contratto di locazione di un immobile come conduttrice e nel contratto di affitto di ramo d'azienda con al suo interno la sublocazione del medesimo immobile come concedente.
Dal punto di vista delle movimentazioni finanziarie, a seguito dell'apertura del fallimento, la società fallita dovrebbe pagare il canone di locazione alla società proprietaria dell'immobile e contemporaneamente incassare dalla società affittuaria il canone di sublocazione dell'immobile e il canone di affitto del ramo d'azienda concesso della società fallita.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 111 bis della L.F. il mio dubbio è il seguente, dal momento che l'attivo realizzabile non sarà sufficiente a coprire integralmente le spese di giustizia (compenso del curatore e commissari della procedura concordataria) e le prededuzioni (compensi professionisti, anche della procedura concordataria e dipendenti), chiedo se la società fallita indipendentemente da questo, deve pagare integralmente il canone di locazione alla società proprietaria dell'immobile oppure se tale credito deve essere aggiunto agli altri crediti prededucibili e pagato secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge (art. 111 bis ultimo comma)?
Ultima domanda, se in base al grado di privilegio degli altri creditori non rimanessero risorse per pagare questi canoni di locazione, è legittimo non corrispondere nulla alla società proprietaria dell'immobile?
Grazie, cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/05/2023 18:50RE: Canoni locazione società fallita
La sublocazione è una nuova locazione contratta dal conduttore con il terzo, il quale è messo in condizione di godere per un tempo determinato e mediante corrispettivo tutta o parte della cosa che il conduttore originario ha in locazione. La nuova locazione quindi può riguardare anche non l'intero bene oggetto della originaria locazione e il subconduttore può corrispondere un canone diverso da quello che paga il conduttore seppur abbia ad oggetto esattamente lo stesso bene; questo per dire che la sublocazione, seppur dipendente da quella originaria nel senso che il conduttore non può trasferire diritti maggiori di quelli nascenti dal primo contratto, è distinta dalla precedente.
Da questo discende che il canone che il subconduttore paga al suo conduttore, ed ora alla procedura fallimentare, non è funzionalmente destinato al pagamento dell'originario canone da parte del primo conduttore al concedente proprietario dell'immobile, ma è una somma di danaro, la cui causale è il canone per la sublocazione, che entra nell'attivo del fallimento del sub concedente e si confonde con il resto delle liquidità a disposizione dei creditori, secondo l'ordine di legge. Ne deriva che se l'attivo fallimentare non è sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni, anche il credito del proprietario verso il fallimento per i canoni di locazione maturati nel corso del fallimento va pagato secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge (art. 111 bis ultimo comma), con l'ulteriore conseguenza, tipica delle procedure fallimentari, che esaurita la distribuzione dell'attivo secondo la regola citata per le prededuzione, chi rimane fuori non prende nulla.
Zucchetti SG srl
-