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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
SOCIETA' IL LIQU. GIUDIZIALE CANCELLATA DA REG. IMPRESE E P.IVA CESSATA
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Paolo Carobbio
Alzano Lombardo (BG)18/12/2023 09:50SOCIETA' IL LIQU. GIUDIZIALE CANCELLATA DA REG. IMPRESE E P.IVA CESSATA
Buongiorno,
liquidazione giudiziale aperta il 21.09.2023, la SAS risulta cancellata dal registro imprese e P.iva cessata dal 20.03.2023.
Posto che non ci sono operazioni attive ai fini iva di vendita beni da eseguire, ma solo incasso di crediti, si propende per non riaprire la partita iva già cessata.
Si chiede se la dichiarazione iva art. 74-bis vada comunque eseguita e in caso affermativo per il solo periodo 01.01.23-20.03.2023 oppure per il periodo 01.01.23-21.09.23?
La dichiarazione iva anno 2023 andrà presentata solo per il periodo 01.01.23-20.03.2023?
Le dichiarazioni modello unico società di persone e irap vanno comunque inviate a cura del Curatore sia per il periodo di imposta anno 2022 sia per il periodo 01.01.23-20.03.2023?
La società resta comunque sostituto di imposta per i compensi che pagherà ai professionisti?
Grazie
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Paolo Carobbio
Alzano Lombardo (BG)06/01/2024 12:23RE: SOCIETA' IL LIQU. GIUDIZIALE CANCELLATA DA REG. IMPRESE E P.IVA CESSATA
Buongiorno,
resto in attesa di un vostro gentile riscontro.
Grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como08/01/2024 09:37RE: RE: SOCIETA' IL LIQU. GIUDIZIALE CANCELLATA DA REG. IMPRESE E P.IVA CESSATA
Concordiamo sull'inutilità e quindi non opportunità di riaprire la posizione IVA.
La dichiarazione Mod. 74-bis dovrà essere presentata, coi dati relativi al periodo 1/1 - 20/3/2023, dato che successivamente non sono state effettuate operazioni attive né sono stati registrate fatture di acquisto (né il Curatore può registrare adesso, a partita IVA chiusa, eventuali fatture di acquisto non registrate dall'impresa in bonis).
La dichiarazione IVA dovrà essere presentata, relativamente al periodo fino a quando era aperta la relativa posizione, quindi relativa al periodo 1/1 - 20/3/2023; negli ordinari termini per la presentazione della dichiarazione annuale per il 2023.
Il Curatore è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo 1/1 - 21/9/2023, ovvero dall'inizio dell'esercizio all'apertura della liquidazione giudiziale: aver chiuso la posizione IVA non significa che la società non possa avere conseguito ricavi o sostenuto costi anche nel periodo successivo al 20/3.
Per quanto riguarda la dichiarazione relativa all'anno antecedente quello dell'apertura della liquidazione giudiziale, ancorché ciò non sia espressamente previsto dalla legge Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate sostengono che essa faccia carico al Curatore, analogamente dispone la sentenza Cass. 5623/2021 (peraltro con una motivazione non del tutto convincente).
La soluzione di gran lunga migliore è accertarsi che vi provveda il fallito, che non perde la legittimazione a farlo; qualora egli non provveda, non possiamo che rimettere al Curatore la scelta fra:
- presentare la dichiarazione, ponendosi così al riparo da contestazioni ma sapendo di predisporla sulla base di dati di cui ben difficilmente sarà in grado di verificare la correttezza, e quindi rischiando di presentare una dichiarazione non corretta
- non presentarla, rischiando che gli venga contestata l'omissione
- presentarla (rispettando quindi formalmente ciò che sostiene l'Ufficio) ma presentarla in bianco, e in sede di eventuali contestazioni difendersi sostenendo di non essere stato in possesso di elementi sufficientemente certi da potersene assumere la responsabilità.
Infine, ancorché versamento delle ritenute, trasmissione delle certificazioni uniche e del Mod. 770 siano a nome del soggetto fallito, è il Curatore a essere il sostituto d'imposta, quindi egli rivestirà sempre e comunque tale ruolo, indipendentemente dal fatto che la posizione IVA sia aperta o chiusa, la società sia o meno cessata, il fallito fosse o non fosse, quando in bonis, sostituto d'imposta.
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