Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

liquidazione compenso legale della curatela

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    03/07/2023 18:24

    liquidazione compenso legale della curatela

    Salve, sono a chiedere il Vostro parere sulla seguente fattispecie:
    all'esito di un giudizio monitorio il Giudice assegnato al procedimento ha effettuato la liquidazione del compenso del legale nominato dalla curatela. Ora, in qualità di curatore, sono a dover pagare l'avvocato da me nominato ma ritengo necessario che il compenso debba essere liquidato dal G.D. sulla base del parere/istanza del curatore ai sensi dell'art. 25 comma 4 l.f., liquidazione che potrà confermare o rettificare gli importi già liquidati nel procedimento ingiuntivo; l'avvocato invece insiste che gli importi liquidati nell'ambito del giudizio monitorio sono vincolanti e dovuti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/07/2023 12:35

      RE: liquidazione compenso legale della curatela

      Con il decreto ingiuntivo il giudice ha ingiunto al debitore di pagare il credito per capita e e interessi alla parte istante nonché le spese legali sempre alla parte ingiungente, per cui quella fatta dal giudice del monitorio non è la liquidazione del compenso del legale dell'ingiungente ma sono le spese legali che una parte deve all'altra e modificabili in caso di opposizione a seconda dell'esito di questa.
      Il rapporto tra la curatela e il legale nominato prescinde da questa liquidazione che, seppur costituisce una indicazione, non vincola le parti nei loro rapporti, sia perché il compenso sarebbe comunque dovuto al legale anche in caso di accoglimento dell'opposizione che modificasse la condanna alle spese contenuta nel decreto ingiuntivo sia perché il quantum potrebbe essere diverso da quello liquidato, che si ripete, costituisce una indicazione di base, ma non comprende tutte le voci che il legale può azionare nei confronti del cliente. Essendo nella specie il cliente un fallimento, la liquidazione del compenso va effettuata dal giudice delegato a norma del n. 6 del comma primo dell'art. 25; tuttavia, poiché difficilmente il giudice potrà liquidare meno di quanto già fatto con il decreto ingiuntivo, se la richiesta del legale è conforme a quanto già disposto, converrebbe accettare tale soluzione evitando ulteriori spese e rischio che chieda di più.
      Zucchetti SG srl