Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

privilegio Cassa Edile

  • Loretta Zannoni

    Faenza (RA)
    22/07/2014 12:29

    privilegio Cassa Edile

    La cassa Edile di ... ha fatto domanda di insinuazione per "contributi riscossi per conto degli enti bilaterali e le quote di servizio dovute alle associazioni di categoria" chiedendo il privilegio art. 2778 n. 8 che rinvia all'art. 2754 C.C.
    Nella predisposizione del progetto di stato passivo ho declassato il suddetto credito a chirografo, anche sulla base di una Vs. risposta che ho trovato sul forum datata 08/01/2011.
    Il legale della Cassa edile mi ha inviato osservazioni sostenendo che è mutato l'orientamento della giurisprudenza in quanto le prestazioni della Cassa Edile,originariamente espressione di autonomia privata ..., a seguito di una serie di interventi legislativi hanno assunto ora l'obbligatorietà ex lege, attribuendo alle casse edili una funzione pubblicistica, di verifica, e certificazione della regolarità contributiva.
    Cita le seguenti sentenze a sostegno della sua tesi:
    Corte appello Venezia n. 1326/11-tribunale di Milano decreto n. 1881/2010- tribunale di Pordenone 19/10/2006- Tribunale di Roma n. 2724/2010.
    Rimane valida la Vs. tesi indicata nella risposta del 08/01/2011?
    Ci sono nuove interpretazioni relativamente al riconoscimento del privilegio ex artt. 2754 e 2778 n8 C.C. per i contributi sopradescritti?Preciso che per le altre somme relative a accantonamento grat. natalizia, anzianità professionale (APE)ecc.
    ho riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 in quanto aventi natura di retribuzione.
    In attesa di una urgente risposta porgo cordiali saluti.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/07/2014 17:23

      RE: privilegio Cassa Edile

      Classificazione: PRIVILEGI / PREVIDENZA
      Noi abbiamo ritenuto in passato di dover negare al credito per contributi della Cassa Edile il privilegio di cui all'art. 2754 c.c. in ragione delle modalità di come vengono corrisposti detti contributi, sulla base di considerazioni tratte da Cass. 11/12/2006 n. 26324. "Invero-scrivevamo- la causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli art. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale. Tale fine, non è tutelato invece dagli enti privati, ancorché essi siano portatori di interessi collettivi, e che gestiscono forme integrative di previdenza e assistenza. Da ciò deriva che restano esclusi dal qualsiasi privilegio i contributi non versati dal datore di lavoro alla Cassa edile, che sono dovuti dall'imprenditore non in forza della legge, ma in virtù della regolamentazione dei contratti collettivi, per cui correttamente lei li ha collocati in chirografo".
      Sappiamo bene che questo criterio è contestato da parte della giurisprudenza di merito, in particolare dopo l'introduzione del Durc. Con l'introduzione del certificato unico di regolarità contributiva riguardante i contributi INPS, INAIL e Casse Edili, che viene rilasciato dalla Cassa Edile in rappresentanza degli altri enti, è stata definitivamente sancita- si è detto da parte della giurisprudenza la lei citata- la piena equiparazione dei contruibuti dei tre enti sotto il profilo della loro obbligatorietà e nel contempo si è realizzata tra gli stessi anche una integrazione funzionale attribuendosi alla Cassa Edile una funzione, sicuramente pubblicistica, di verifica e certificazione della regolarità contributiva.
      Sono argomentazioni abbastanza convincenti, tuttavia la Cassazione con la sentenza n. 6869 del 07 maggio 2012, ribadisce un orientamento interpretativo ormai consolidato che riconosce legittima la mancata erogazione dell'accantonamento al lavoratore da parte della Cassa edile, se l'azienda è inadempiente nei versamenti degli stessi oltre che dei contributi a suo carico; e ciò fa sulla considerazione che "le Casse edili sono organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitamente da rappresentanti, dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro) e sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive … ". Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi. Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori). In tal modo, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che l'obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento alla stessa da parte del datore, si può dedurre che permane la netta differenza rispetto all'Inps, che è tenuta alle sue prestazioni verso i lavoratori indipendentemente dal versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
      Noi ci limitiamo a riportare gli indirizzi giurisprudenziali e riteniamo che sicuramente vi è stato un mutamento sul ruolo della Cassa Edile, tuttavia fin quando la Cassazione rimane su queste posizioni, è ancora legittimo sostenere quanto detto in passato, a meno che non si voglia, accettando la tesi della equiparazione degli enti previdenziali, arrivare fino in Cassazione per vedere cosa dicono i giudici di legittimità affrontando il problema in modo specifico.
      Zucchetti SG srl