Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

azione risarcitoria nei confronti del Fallimento

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    24/10/2017 10:48

    azione risarcitoria nei confronti del Fallimento

    Buongiorno,

    si chiede se a Vostro avviso sia possibile che un cliente della società ora fallita che ritenga di avere subito un danno quando la società era in bonis possa attivare un'azione di risarcimento danni nei confronti dal Fallimento. Io ritengo non sia possibile. Inoltre qualora invece la Procedura attivasse nei confronti di tale soggetto un azione di recupero credito e il convenuto si opponesse instaurando un giudizio ordinario potrebbe formulare poi una domanda risarcitoria in via riconvenzionale? Se l'azione risarcitoria avesse esito positivo per la controparte potrebbe richiedere tali somme in prededuzione?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/10/2017 18:18

      RE: azione risarcitoria nei confronti del Fallimento

      Il cliente della società ora fallita che ritenga di avere subito un danno per un comportamento della fallita risalente ad epoca anteriore al fallimento può far valere la sua pretesa creditoria nei confronti del fallimento, non convenendo il curatore avanti al giudice ordinario, bensì insinuandosi al passivo. Il principio della esclusività dell'accertamento dei crediti impone, infatti, che qualunque pretesa creditoria si voglia far valere sul patrimonio fallimentare per essere soddisfatti nel fallimento debba essere veicolata attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare. E' chiaro che l'ammissione è più facile ove il creditore disponga di un titolo, e lo è tanto più in relazione alla forza del titolo di cui si dispone (una cosa è che il credito sia fondato su un atto giudiziario definitivo altro su fatture, ordini ecc.), ma anche le pretese ancora da accertare e quantificare, come quelle di risarcimento danni devono seguire la stessa via, con la conseguenza, quasi obbligata, che la domanda sarà respinta in sede di verifica per mancanza di prove che saranno portate in sede di opposizione.
      Eguale principio non vale, ovviamente, per i crediti del fallimento, proprio perché si tratta di posizione attive che non vanno accertate e inserite nello stato passivo, sichcè il curatore, nel momento in cui agisce in giudizio per far valere un credito trovato nel fallimento, esercita una normale azione giudiziaria (come avrebbe potuto farla il fallito ove non fosse stato dichiarato tale), soggetta alle ordinarie regole, per cui deve rivolgersi al giudice della cognizione competente. In questo giudizio, il convenuto può difendersi, ossia sollevare eccezioni per paralizzare la pretesa attorea, e quindi può far valere anche un proprio credito da opporre in compensazione nei limiti della pretesa attorea; ma non può presentare domande riconvenzionali, ossia domande eccedenti la pretesa attorea, per il solito principio della esclusività dell'accertamento del passivo, sicchè, se il convenuto in causa dal curatore ha una pretesa riconvenzionale da azionare, deve sempre passare per la verifica in quanto chiede il riconoscimento di un credito da far valere nel concorso fallimentare.
      Zucchetti SG srl