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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
OBBLIGO DI INOLTRO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE A TUTTI CREDITORI
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Viviana Sperandio
MEL (BL)02/06/2017 08:29OBBLIGO DI INOLTRO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE A TUTTI CREDITORI
Gentili Consulenti Zucchetti Software
inoltro la presente per avere riscontro in ordine all'iter di approvazione da seguire nel programma di liquidazione o meglio nell'integrazione allo stesso. Nel dettaglio riassumo la problematica:
- nei tempi previsti dalla normativa ho predisposto il programma di liquidazione che è stato approvato dal Comitato dei Creditori, reso esecutivo dal Giudice Delegato e poi inoltrato a tutti i creditori
- allo stesso sono seguite n.2 integrazioni al programma, per la cui esecuzione ho seguito l'iter sopra riportato che sono state reclamate ex art.26
- sto predisponendo una nuova integrazione e vorrei avere conferma del mio obbligo di invio a tutti i creditori dell'integrazione al programma una volta che il Giudice abbia reso esecutivi gli atti.
Questo perchè da lettura della normativa vedo che il programma può essere reclamato da chiunque ne abbia interesse nei 90 gg. successivi al deposito in Cancelleria. Mi chedo come i creditori ne possano essere a conoscenza se non tramite l'nvio del programma reso esecutivo dal G.D. anche perchè non vorrei essere oggetto di nuovi reclami, con finalità ovviamente diverse, ma che trovino il supporto in un difetto di forma.
Ringrazio e resto in attesa di Vs. cortese riscontroo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/06/2017 18:57RE: OBBLIGO DI INOLTRO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE A TUTTI CREDITORI
Il primo comma dell'art. 104ter stabilisce che "entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori" e il comma nono aggiunge che "il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi". tale norma, come si vede, non prevede che il programma di liquidazione, prima o dopo l'approvazione, venga comunicato ai creditori, ma semplicemente che venga trasmesso al giudice delegato e, quindi depositato in cancelleria, ove ciascun creditore può consultarlo nei limiti consentiti dall'art. 90, comma quarto, l.f. Poiche le modifiche al programma vanno effettuate con le stesse modalità della formazione e approvazione (comma sesto) neanche i supplementi del programma vanno comunicati ai creditori.
Per la verità questo sistema non brilla per coerenza e razionalità, anche se si consideri il programma un atto di pianificazione interno alla procedura che, potendo contenere anche informazioni riservate (si pensi alle azioni da esercitare che possono colpire anche un creditore, alle condizioni di vendita di beni con fissazione di un prezzo minimo, oltre il quale non scendere, ecc.), non debba essere portato a conoscenza di tutti i creditori; questa giustificazione sembra trovare un conforto nel fatto che neanche la relazione ex art. 33, il cui contenuto è in parte sovrapponibile al quello del programma, va comunicata ai creditori, ma poi l'attuale ult. comma dell'art. 33 dispone che i rapporti semestrali, che possono contenere egualmente informazioni riservate, vanno pubblicati nel registro delle imprese e devono essere comunicati ai creditori via pec.
Zucchetti SG srl
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Viviana Sperandio
MEL (BL)06/06/2017 08:56RE: RE: OBBLIGO DI INOLTRO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE A TUTTI CREDITORI
Ringrazio per il puntuale riscontro sempre chiaro ed esaustivo.
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