Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

società fallita e partecipazione in un consorzio

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    09/02/2017 18:43

    società fallita e partecipazione in un consorzio

    Buonasera,

    il curatore verifica che la società fallita possiede una partecipazione in un consorzio che trovasi in Liquidazione. Il Liquidatore del Consorzio invia al curatore una pec con la quale viene convocata l'assemblea ordinaria dei soci con all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci pregressi ( due annualità precedenti alla dichiarazione di fallimento) e la proposta di chiusura della liquidazione del consorzio.
    Si chiede se il curatore debba partecipare all'assemblea oppure debba richiedere l'esclusione ed il rimborso della quota. Inoltre il Fallimento vanta un credito consistente nei confronti del Consorzio

    Grazie mille della Vostra risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/02/2017 13:33

      RE: società fallita e partecipazione in un consorzio

      Dipende da una serie di fattori, tra cui la forma assunta dal consorzio e le regole statutarie. Se, infatti, come è diffuso, si tratta di società consortile a responsabilità limitata, vanno applicate le regole dettate per questo tipo di società, per cui il curatore del fallimento del socio ha la disponibilità della quota da liquidare e, fin quando, non procede alla vendita, assume i diritti e gli obblighi del socio, tra cui quello di partecipare alle assemblee. E' anche frequente, però, che negli statuti dei consorzi sia prevista l'esclusione di diritto del socio in caso di suo fallimento, nel qual caso, determinando tale evento l'esclusione, il curatore del fallimento del socio ha solo un diritto al rimborso della quota, ma non fa più parte della società. Trovandosi, tuttavia, il consorzio in stato di liquidazione, questa, presumibilmente (il dubbio è d'obbligo in mancanza di precedenti), dovrà essere portata a termine con diritto del socio escluso di partecipare, come gli altri soci, alla distribuzione del residuo, altrimenti il socio escluso si troverebbe avvantaggiato rispetto agli altri.
      E' da valutare anche la convenienza ad acquisire o mantenere la quota consortile, perché se le prospettive di realizzo della quota (nel primo caso) sono scarse o il diritto al rimborso (nel secondo) appare molto evanescente, potrebbe tornare utile l'ottavo comma della'rt. 104ter.
      Zucchetti SG srl