Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Responsabilità Soci in Srl a ristretta proprietà

  • Maria Nese

    Salerno
    09/10/2017 17:25

    Responsabilità Soci in Srl a ristretta proprietà

    Salve,
    una delucidazione. Nell'ambito di una srl con solo due quotista ( 60% e 40%) ed amministratore non socio, è possibile richiamare la responsabilità delle stesse in solido con A.U. nel momento in cui sono:
    1. a conoscenza della intera perdita del C.S. (delibera assembleare approvazione bilancio 2011)
    2. demandano "sempre" (per la chiusura di n. 3 esercizi consecutivi) allo stesso amm.re la convocazione dell'assemblea straordinaria al fine di ricapitalizzare l'ente o liquidarlo;
    3. non "bloccano" l'inerzia dell'A.U. in merito alla stessa convocazione assemblea straordinaria (richiesta intervento Tribunale), il quale continua ad operare ( con sistemazioni contabili) fino alla liquidazione (2016) ed al fallimento (2017).

    Grazie 1.000
    maria nese

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/10/2017 20:19

      RE: Responsabilità Soci in Srl a ristretta proprietà

      L'art. 2476 co. 7, c.c. prevede che sono altresì responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
      La previsione normativa introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità riconducibile ai soci della srl, che trova la sua ratio nel fatto che da un lato il socio, per disposizione statutaria può assumere una posizione, finanche prevalente, a quella degli amministratori, dall'altro come rimedio per una situazione di fatto in cui il socio si ingerisce nelle scelte gestionali della società.
      "La condotta rilevante è quella che si estrinseca nell'esercizio del potere decisionale dei soci e cioè nella decisione o autorizzazione di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L'atto dannoso deve discendere da una decisione intenzionale; l'intenzionalità deve essere interpretata quale consapevolezza dell'antigiuridicità dell'atto e accettazione del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società ai soci e ai terzi. Ai fini della sussistenza della responsabilità in capo al socio è sufficiente che egli abbia deciso e autorizzato e quindi abbia concorso al compimento dell'atto, nonostante avesse la consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell'ordinamento giuridico, con l'accettazione della potenzialità dannosa di tale condotta" (App. Torino 20.4.2012).
      A questo punto bisogna chiedersi se può il curatore far valere questa responsabilità dei soci.
      Noi riteniamo di si. Invero è ormai pacifico che la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003- che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore del fallimento della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 l.fall., in quanto per tale disposizione, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società (da ult. Cass. 31/05/2016, n. 11264). Orbene, se si considera che la responsabilità dei soci di s.r.l., ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., è una responsabilità solidale a quella dell'amministratore, ci sembra che avendo il curatore la legittimazione a far valere la responsabilità dell'amministratore anche esercitando l'azione sociale o del socio in sostituzione della società, come previsto dall'art. 2476 c.c., possa far valere anche la responsabilità solidale del socio, benchè questi non figuri tra i soggetti elencato nell'art. 146 l.f.
      Se poi il comportamento dei soci abbia, nel caso rappresentato, le caratteristiche descritte per affermarne la responsabilità solidale ai sensi del citato settimo comma dell'art. 2476 c.c., è questione di fatto, premessa sempre la l'affermazione della responsabilità dell'amministratore. Da quello che lei dice sembrerebbe sussistere sia la responsabilità dell'amministratore che dei soci, ma, ripetiamo, bisogna valutare in concreto la situazione, specie per i soci per affermare la responsabilità dei quali non basta provare la mancanza di diligenza, ma come detto sono richiesti elementi probatori anche soggettivi molto precisi.
      Zucchetti SG srl