Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Pagamento crediti in prededuzione

  • Giulio Capretti

    Grottammare (AP)
    18/10/2023 18:25

    Pagamento crediti in prededuzione

    Il Fallimento ha proposto vari giudizi di revocatoria fallimentare conclusosi con sentenze favorevoli, divenute definitive, con condanna delle controparti al pagamento delle somme ivi accertate oltre spese legali.
    I convenuti non hanno eseguito il pagamento e la procedura sta valutando, dopo aver eseguito ricerche sulla capacità patrimoniale degli stessi, se agire o meno esecutivamente nei confronti dei medesimi.
    Nel frattempo l'Agenzia delle Entrate ha richiesto alla procedura, quale coobbligato, il pagamento delle imposte di registro delle sentenze.
    Il Fallimento ha un saldo attivo ma, se si tiene conto del compenso del Curatore e delle spese legali ancora da liquidare, nonchè delle spese generali che matureranno relative ai canoni per l'utilizzo del Portale dei Fallimenti, visto il notevole importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate, esso risulterebbe incapiente.
    Si tratta di tutte spese in prededuzione di pari grado? Se sì, esse andrebbero soddisfatte in via proporzionale?
    Oppure il compenso del Curatore e le spese di Fallco hanno una preferenza rispetto alle spese richieste dall'Agenzia delle Entrate?
    Tra l'altro quest'ultima non ha dimostrato di aver richiesto il loro pagamento alle controparti soccombenti.
    Grazie.
    Giulio Capretti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/10/2023 19:05

      RE: Pagamento crediti in prededuzione

      Tutte quelle da lei indicate sono spese della procedura da soddisfare in prededuzione in quanto sorte in occasione o in funzione della procedura fallimentare, L'art. 111bis l. fall., prevede che quando l'attivo è insufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzione va effettuata una graduazione dei vari crediti prededucibili secondo l'ordine dei privilegi da cui sono assistiti e soddisfatti secondo tale ordine. Orbene le spese di registrazione delle sentenze godono del privilegio di grado settimo speciale di cui al primo comma dell'art. 2758 c.c. trattandosi di un tributo indiretto, che peraltro, a causa della natura speciale e della congenita mancanza di un bene su cui esercitarsi, degrada al chirografo; Il credito per compenso del curatore e quello per Fallco sono da considerare spese di giustizia che vanno collocate al primo posto, di modo che vanno pagate prima queste in via proporzionale tra loro avendo lo stesso grado e, con l'eventuale residuo, va soddisfatto il credito tributario.
      Zucchetti SG srl