Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

VERSAMENTO FIRR AGENTE

  • Antonio Maria De Angelis

    Ascoli Piceno
    19/11/2012 09:03

    VERSAMENTO FIRR AGENTE

    In fase di riparto finale di una procedura fallimentare devo procedere con il pagamento di quanto spettante ad un agente per le somme ammesse al passivo fallimentare aventi ad oggetto emolumenti e la quota FIRR non versata dalla società.
    A tal proposito, relativamente a tale ultima somma da pagare, a seguito del cessato rapporto di agenzia ritengo che il versamento di quanto dovuto non vada fatto direttamente all'ENASARCO in quanto, data la cessazione del rapporto di agenzia, non li accetterebbe ma direttamente all'agente insinuato, come anche secondo quanto si evince dalla lettura della sentenza di Cassazione 26/5/2000 n. 6911 (pur se non molto recente). Vorrei cortesemente sapere se condivisibile tale mio operato. Ringrazio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/11/2012 21:02

      RE: VERSAMENTO FIRR AGENTE

      La fattispecie di cui alla sentenza da lei citata riguarda l'azione proposta contro l'Enasarco da un agente che lamentava l'inerzia di detto ente relativamente al recupero di contributi dovuti da ditte poi fallite e la irreparabilità del danno conseguente, in un regime assicurativo non caratterizzato dell'automaticità delle prestazioni, per cui non ci è di molto aiuto.
      Il Firr (fondo indennità risoluzione rapporto o indennità di scioglimento del rapporto), viene normalmente liquidato dall'Enasarco presso cui il preponente, durante il contratto, anno per anno, deve accantonare le relative somme da determinarsi in percentuale sulle provvigioni), nel mentre, in caso di mancato accantonamento, va erogato direttamente all'agente, come previsto dagli AEC (AEC del 2009 settore commercio - AEC 20.3.2002 settore industria); in forza di tali contratti il Firr spetta all'agente in qualunque ipotesi di scioglimento del rapporto, e, quindi anche nel caso ciò avvenga a seguito del fallimento del preponente (sia che si ritenga che tale evento determini lo scioglimento automatico del rapporto di agenzia in applicazione analogica dell'art. 78 l.f., sia che lo scioglimento sia riconducibili a volontà del curatore determinando il fallimento la sospensione soltanto), ed anche se non c'è stato, da parte dell'agente, alcun incremento di clientela/fatturato e viene determinato, nella misura, dagli stessi AEC; nonostante, infatti il diverso disposto dell'art. 1751 prevalgono gli accordi collettivi ove più favorevoli all'agente, anche se il rapporto tra la norma civilistica e gli accordi collettivi è ancora controverso.
      In conclusione condividiamo il suo comportamento
      Zucchetti Sg Srl