Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

cigs/ indennità mancato preavviso

  • Loretta Zannoni

    Faenza (RA)
    01/07/2013 20:16

    cigs/ indennità mancato preavviso

    La società fallita alcuni mesi prima della dichiarazione di fallimento dichiarato in data 20/12/12 aveva stipulato accordi sindacali che prevedevano che dal giorno successivo al 05/02/2013 avrebbe proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti, già in Cigs, ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991, con conseguente loro collocazione in mobilità.
    Avendo comunicato la cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di CIGS e comunque nel rispetto dei termini di preavviso i lavoratori hanno diritto ugualmente alla indennità di mancato preavviso( v, anche sentenza Cassazione n. 5570 del 21/06/1997)?
    Ringrazio anticipatamente per il Vs. parere e porgo distinti saluti. RAG. ZANNONI LORETTA
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/07/2013 20:31

      RE: cigs/ indennità mancato preavviso

      Dal disposto dell'art. 3 della l. n. 223 del 1991 si ricava che per le aziende in crisi ammesse al trattamento straordinario di integrazione i rapporti di lavoro necessariamente proseguono, non solo formalmente o fittiziamente, essendo il fine dell'intervento della Cassa quello del reinserimento dei lavoratori nella attività dell'impresa da sanare, e, solo nel caso di infattibilità di un recupero - anche parziale -, di consentire, con le procedure di mobilità, un possibile reperimento di altra occupazione. A tale scopo si è previsto (articolo 4) che, verificandosi quest'ultima evenienza, e cioè, qualora nel corso di attuazione del programma di risanamento aziendale si accerti, attraverso la complessa procedura descritta dalla norma, la impossibilità della continuazione della attività con riferimento alla totalità dei dipendenti, l'imprenditore avrà la facoltà di collocare in mobilità quelli in eccesso "comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso".
      Orbene, a tale comunicazione, che interviene pure essa in costanza di rapporto lavorativo con prestazione di corrispettivo, altra natura non può attribuirsi se non quella del preavviso di licenziamento di cui all'articolo 2118 c.c., del quale, del resto, ha la identica funzione di differimento dell'esecuzione della dichiarazione di recesso del datore di lavoro allo scopo di consentire al lavoratore un sufficiente lasso di tempo per la ricerca di altra occupazione, di modo che l'omissione del suddetto preavviso legittima la richiesta giudiziale di indennità per mancato preavviso. (in tal senso Trib. Bari, 18/04/2007, oltre a Cass. n. 5570 del 1997).
      Zucchetti Sg Srl