Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Versamento ritenute d\'acconto per trattamento di fine mandato amministratori

  • Andrea Verzulli

    PESCARA
    09/12/2011 08:32

    Versamento ritenute d'acconto per trattamento di fine mandato amministratori


    Sottopongo alla Vostra attenzione la seguente discussione.

    Società fallita nel mese di novembre 2011, in precedenza posta in liquidazione
    In epoca antecedente al periodo sospetto, la società aveva stipulato una polizza assicurativa (versando i premi ivi previsti) per il pagamento dell'indennità di fine mandato all'amministratore.
    Con la messa in liquidazione della società, e la conseguente cessazione dell'amministratore dalla propria carica, l'assicurazione ha corrisposto all'amministratore, nel mese di novembre 2011, l'indennità di fine mandato, ed ha corrisposto altresì alla società l'importo delle ritenute IRPEF da versare calcolate sull'indennità di fine mandato (il contratto di assicurazione prevedeva infatti che la società agisse in qualità di sostituto di imposta).
    In tale contesto chiedo quanto segue:
    1) è corretto ricondurre le somme pagate dall'assicurazione all'amministratore nell'ambito del combinato disposto di cui all'articolo 46 L.F. e 1923 C.C., come tali quindi impignorabili ed insequestrabili e non acquisibili all'attivo della procedura?;
    2) il fallimento deve adempiere nei termini di legge (dicembre 2011) al versamento delle ritenute d'acconto, con la provvista fornita dall'assicurazione?.
    A tale ultimo riguardo ritengo che, se il TFM non può essere acquisito alla procedura fallimentare poiché rientrante nel combinato disposto dell'articolo 46 LF e 1923 cc, anche le ritenute d'acconto non possano essere acquisite alla massa fallimentare e seguire quindi le regole del concorso, con la conseguenza che esse andranno versate nei termini di legge.
    Ringrazio fin d'ora per la preziosa collaborazione.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/12/2011 19:41

      RE: Versamento ritenute d'acconto per trattamento di fine mandato amministratori

      Non crediamo sia applicabile alla fattispecie il combinato disposto degli artt. 46 l.f e 1923 c.c. principalmente perché nella specie non si è in presenza di un contratto di assicurazione sulla vita, per i quali soltanto vale il principio della impignorabilità (in alcune sentenze lo stesso principio è stato esteso anche ai contratti contro gli infortuni). Inoltre, anche se fosse un contratto di assicurazione sulla vita, nel caso il pagamento è stato già effettuato e, nonostante l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 31/03/2008 n. 8271) permangono dubbi sulla sottrazione all'attivo delle somme già corrisposte; infine nel caso il beneficiario (amministratore) non coincide con il contraente (la società), che è il soggetto fallito.
      Ciò detto, la somma in questione egualmente a nostro parere non può essere acquista all'attivo fallimentare perché il contratto in questione va, secondo noi, configurato come un ordinario contratto a favore dei terzi in quanto teso ad assicurare l'effettiva corrispondenza della indennità di fine mandato all'amministratore a fronte del rischio della mancata corresponsione a causa di crisi o di insolvenza- come appunto verificatosi- della società.
      In questo tipo di contratti il terzo, a norma dell'art. 1411 c.c., acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, salvo patto contrario (che quasi sicuramente manca nel caso) né è possibile la revoca avendo il terzo accettato e, addirittura incassato, l'indennità, già prima della dichiarazione di fallimento.
      Ciò significa che, già prima di tale momento, il diritto di percepire l'indennità da parte dell'assicurazione era stata trasmessa all'amministratore, per cui, vediamo difficile avanzare una qualsiasi pretesa nei suoi confronti diretta ad ottenere la restituzione di quanto ricevuto.
      L'unica via che vediamo,- ma è irta di difficoltà- potrebbe essere quella di una revocatoria dei pagamenti dei premi effettuati dalla società alla compagnia assicuratrice, ma le citate S. U., con riferimento all'assicurazione sulla vita, hanno precisato che una revocatoria del genere è soggetta alla circostanza che il contratto appaia stipulato non per reali finalità previdenziali ma in preordinato pregiudizio dei creditori, il che sembra escludere la revocatoria fallimentare in favore di quella ordinaria- che tra i requisiti della revocabilità contempla la conoscenza del pregiudizio o, addirittura, la dolosa preordinazione nel caso di atto dispositivo precedente all'insorgenza del credito; però non è consentita la revocatoria ordinaria dei pagamenti.
      Riteniamo, infine, che il curatore debba versare la ritenuta d'acconto, sia perché è il datore di lavoro, sia perché è così contrattualmente stabilito sia perché dette somme sono state a questo scopo corrisposte dalla compagnia assicuratrice.
      Zucchetti SG Srl
      • Chiara Gioacchini

        Ancona
        22/10/2015 15:59

        RE: RE: Versamento ritenute d'acconto per trattamento di fine mandato amministratori

        Riprendo la datata discussione in oggetto per rivolgere il seguente quesito. Nel caso di specie abbiamo sempre una polizza per il pagamento del TFM all'amministratore, in posizione di beneficiario, e gli accantonamenti sono stati eseguiti dalla società fallita, in posizione di contraente. Tuttavia, a differenza che nel caso precedentemente esaminato, la polizza non è stata incassata prima del fallimento e deve essere ancora liquidata da parte della compagnia. Ovviamente l'ex amministratore sta facendo pressione per ottenere la liquidazione e la compagnia sta attendendo il benestare della Curatela (anche ai fini del problema, già esaminato, delle ritenute di acconto). Il contratto di assicurazione in parola prevede la possibilità del riscatto anticipato da parte del Contraente, con la possibilità di rientrare in possesso del capitale versato. L'unico vincolo che pone è quello del consenso del beneficiario.
        Date tali premesse il sottoscritto ritiene - e chiede la Vs. opinione in proposito - che sia tuttora possibile chiedere il riscatto ai sensi del contratto, con l'unica problematica di dover sostituire il consenso del beneficiario con provvedimento del G.D.
        Se così non fosse possibile procedere, in quanto trattasi, come da voi evidenziato, di contratto a favore di terzo, e quindi soggetto al vincolo di cui all'art.1411 c.c. (è chiara qui la volontà del terzo beneficiario di profittare del contratto), allora forse una via percorribile potrebbe essere quella di sciogliersi ex art.72 L.F.?
        In effetti il contratto di assicurazione in questione non risulta compiutamente eseguito (perlomeno manca la liquidazione del premio) e tale norma consentirebbe al Curatore di riprendere il capitale versato, mentre il beneficiario dovrebbe insinuarsi al passivo per il TFM così ristabilendosi il concorso con gli altri creditori.
        Molte grazie per la risposta.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/10/2015 19:47

          RE: RE: RE: Versamento ritenute d'acconto per trattamento di fine mandato amministratori

          Come lei giustamente ricorda si è in presenza di un contratto a favore di terzi, con accettazione da parte del beneficiario, che ha reso non revocabile, secondo i principi generali, il contratto stesso. Il curatore deve quindi attenersi al contratto di assicurazione stipulato; questo prevede la possibilità per il contraente del riscatto anticipato, ma è richiesto il consenso del beneficiario, cui non si può ovviare con una autorizzazione del giudice, non prevista.
          Lei può sciogliersi dal contratto ai sensi dell'art. 72 (l'art. 82 riguarda soltanto l'assicurazione contro i danni), ma gli effetti non sono quelli che lei vorrebbe, nel senso che a seguito dello scioglimento la curatela non sarà tenuta a pagare il premio alla compagnia assicuratrice, ma il beneficiario rimane l'amministratore, al quale andrà versato quanto eventualmente sarà liquidato.
          Zucchetti Sg srl
          • Lorenzo Zotta

            Nove (VI)
            23/10/2015 09:23

            RE: RE: RE: RE: Versamento ritenute d'acconto per trattamento di fine mandato amministratori

            Riprendo la discussione 22.10.2015 dr.ssa Chiara Gioacchini per rivolgere il seguente quesito. Nel caso di specie abbiamo sempre una polizza per il pagamento del TFM all'amministratore, in posizione di beneficiario, e gli accantonamenti sono stati eseguiti dalla società fallita, in posizione di contraente. Fattispecie questa che ben potrebbe essere ricondotta al contratto in favore di terzo. A differenza che nel caso precedentemente esaminato, la polizza è scaduta dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (mai riscattata precedentemente). Ne consegue che alla suddetta data il contratto risultava pendente e pertanto la curatela ritenendo applicabile alla fattispecie l'art.72 l.fall (non rinvenendo alcun disposto normativo specifico applicabile ai contratti assicurativi sulla vita) ha comunicato all'assicurazione la volontà di subentro (autorizzata dal G.D. in sostituzione del Comitato dei Creditori) posto che non vi erano canoni da corrispondere, chiedendo altresì la sostituzione del beneficiario (ex polizza possibile in pendenza) nonché il riscatto anticipato in base alle disposizioni contrattuali. Sostituzione che trova altresì ragione nel fatto che gli accantonamenti per TFM, (assimilabili a compensi "differiti" dell'amministratore) non sono stati deliberati dall'assemblea dei soci con la conseguenza che venendo meno la causale del contratto originario fra amministratore e società anche il derivato contratto di assicurazione sulla vita in favore del terzo (amministratore) ne era sprovvisto. La compagnia di assicurazione, preso atto della richiesta ritiene che le somme accantonate vadano erogate al beneficiario (pro-tempore amministratore) ritenendo non possibile la modifica dopo la scadenza della polizza. Si chiede se sia corretta la presa di posizione della compagnia.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              24/10/2015 16:55

              RE: RE: RE: RE: RE: Versamento ritenute d'acconto per trattamento di fine mandato amministratori

              Se la polizza consentiva la sostituzione del beneficiario e tale sostituzione è stata chiesta dal contraente (o dal curatore del suo fallimento) prima della scadenza del contratto, la difesa della Compagnia ci sembra pretestuosa. Si tratta però di una questione di fatto da valutare nel caso concreto, dal momento che la compagnia assicuratrice non contesta la possibilità della modifica, ma la tardività della stessa.
              Se effettivamente la richiesta di subentro è stata tardiva, la Compagnia assicuratrice ha ragione a pagare al beneficiario in quanto questi è un terzo estraneo al fallimento e non il fallito, per il quale si potrebbe porre il problema se dette somme siano o non pignorabili ed entro quali limiti per il combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46 n. 5 l.f..).
              Zucchetti Sg srl