Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Ordinanza-ingiunzione di pagamento notificata al curatore

  • Andrea Mingiardi

    La Spezia
    16/01/2012 09:33

    Ordinanza-ingiunzione di pagamento notificata al curatore

    Salve, sono curatore fallimentare di un fallimento che ad oggi non presenta attivo realizzabile.
    All'ex amministratore (di cooperativa) è stata notificata ingiunzione-ordinanza per mancata comunicazione all'autorità competente della cessazione dell'attività prevista dall'art. 13 c.1 Dlgs 395/2000 (in materia di autotrasporto merci su strada) e conseguente mancato pagamento in misura ridotta della sanzione con effetto liberatorio all'atto del ricevimento, quando la società era in bonis, del PVC di accertamento della violazione amministrativa.
    L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa è stata notificata anche al sottoscritto quale "obbligato in solido nella qualità di curatore fallimentare della società fallita". E' corretta la qualificazione dell'Ente che individua il sottoscritto quale obbligato in solido ? In realtà l'obbligato in solido è la società !!!
    Secondo voi al fine di rendere inefficace il provvedimento nei confronti della massa concorsuale ed invitare l'ente ad insinuarsi al passivo è indispensabile proporre opposizione al Tribunale entro i 30gg o ritenete sufficiente presentare scritto direttamente all'Ente stesso?
    Mi sono quasi convinto che l'unica strada percorribile, anche se comporta un aggravio di spese per la procedura (se non con prenotazione a debito delle spese in quanto come già specificato priva di attivo), sia quella dell'opposizione al Tribunale (pare sia l'unica strada prevista dall'ordinanza-ingiunzione nella quale l'unico rimedio alternativo al pagamento è appunto quello dell'opposizione al Tribunale). Cosa ne pensate ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/01/2012 19:24

      RE: Ordinanza-ingiunzione di pagamento notificata al curatore

      Le riportiamo quanto deciso da Cass. 08/07/2004, n. 12563, che ci sembra fotografi in modo completo la situazione in cui lei si trova.
      Afferma la Corte che "È consolidato principio di diritto che in materia di sanzioni amministrative per violazioni commesse dall'imprenditore, poi dichiarato fallito, se resta fermo il potere dell'ente impositore di determinare la misura della sanzione pecuniaria, il relativo credito è però soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione, a norma dell'art. 18 L. 24.11.1981 n. 689, la quale, se emessa, è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo, potendo produrre effetti nei confronti del fallito tornato in bonis, dopo la chiusura della procedura concorsuale (Cass. 3838/2001; 561/2000; 1481/1998; 7815/1997; 785/1989).
      Ove tale ordinanza sia stata emessa e notificata al trasgressore fallito, egli è legittimato a proporre opposizione, posto che l'art. 43 L.F. prevede la perdita della legittimazione processuale solo per i rapporti compresi nel fallimento, mentre l'ordinanza predetta è destinata a produrre effetti solo al di fuori della procedura (Cass. 6459/2000; 3409/1994; 3041/1993); e per la ipotesi che il provvedimento sia stato reso nei confronti del fallito - escluso che possa essere emesso nei confronti del curatore, estraneo all'illecito (Cass. 1481/1998) - e fatto valere nonostante la apertura del fallimento, nell'ambito del provvedimento per la verifica dei crediti, di cui all'art. 93 ss. L.F., la sua inefficacia può essere rilevata dal giudice fallimentare, ovvero dedotta dal curatore con la opposizione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981 (Cass. 6459/2000; 10269/1991).
      Quest'ultimo analoga opposizione può svolgere se la ordinanza sia stata a lui direttamente notificata, ma sia in questo quanto nel caso precedente al solo scopo di sollecitare la pronunzia di inefficacia, per le ragioni più sopra indicate, non avendo il giudice della opposizione titolo per giudicare del merito, riservato al giudice del fallimento, né avendo il curatore interesse, una volta che esso sia stato sottratto al concorso, per essere fatto valere nei confronti del fallito tornato in bonis".
      Zucchetti SG Srl
      • Andrea Mingiardi

        La Spezia
        19/01/2012 20:53

        RE: RE: Ordinanza-ingiunzione di pagamento notificata al curatore

        leggendo la sentenza mi sembra di capire che quale curatore io debba presentare istanza di opposizione al Tribunale!! Ma visto che la sanzione amministrativa e' dovuta , ed io non entrerei nel merito in sede di opposizione, cosa cambia se rimango passivo ed attendo che l'ente (o equitalia nel caso vada a ruolo) si insinui al passivo ammettendo quanto richiesto in quella sede?? In tal modo evito di dover far gravare sulla procedura gli oneri per il contributo unificato !!! Tutt'al più potrei Nuovamente invitare l'ente ad insinuarsi (come già fatto quando ho trasmesso la comunicazione ai creditori di insinuarsi) con raccomandata o fax. Grazie Andrea Mingiardi
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/01/2012 10:24

          RE: RE: RE: Ordinanza-ingiunzione di pagamento notificata al curatore

          Esatto. Se non ritiene di sollevare contestazioni effettivamente è inutile proporre opposizione.
          Zucchetti SG Srl