Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

art. 47 l.f.

  • Vincenzo Sicignano

    SCAFATI (SA)
    09/11/2016 18:35

    art. 47 l.f.

    L'articolo 47, comma 2, legge fallimentare prescrive che la casa di proprietà del fallito non può essere distratta dall'uso abitativo fino alla liquidazione delle attività.La norma va interpretata nel senso che il curatore sia tenuto a vendere la casa del fallito solo dopo aver liquidato tutti gli altri beni compresi nell'attivo fallimentare?
    In unn fallimento vecchio rito posso procedere alla vendita del bene destinato ad abitazione del fallito pur non avendo ancora liquidato gli altri immobili?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/11/2016 20:24

      RE: art. 47 l.f.

      La norma di cui al secondo comma dell'art. 47 l.f., - la quale prescrive che la casa di proprietà del fallito non può essere distratta dall'uso abitativo fino alla liquidazione delle attività- ha sempre sollevato il dubbio se andasse interpretato nel senso che il curatore può vendere la casa del fallito solo dopo aver liquidato tutti gli altri beni compresi nell'attivo fallimentare, oppure se il curatore sia soltanto tenuto a lasciare il debitore nella sua casa di abitazione finchè questa non venga venduta.
      Dopo la riforma fallimentare dottrina e giurisprudenza si sono orientati verso questa seconda opzione stente l'esigenza di vendere al meglio e nel più breve tempo possibile, che sono le finalità primarie cui deve tendere la liquidazione fallimentare.
      "Deve escludersi- dice il Trib. Reggio Emilia 26/10/2013- che il riferimento alla liquidazione delle attività, di cui all'art. 47 comma 2 L.F., comporti l'alienazione della casa del fallito come ultimo atto della liquidazione (legittimando così il godimento sino a che non sono stati ceduti tutti gli altri cespiti dell'attivo); una simile interpretazione frustrerebbe le esigenze di efficienza e celerità che caratterizzano la procedura concorsuale riformata; appare preferibile, dunque, ritenere che l'immobile possa essere liquidato non appena si realizzino le condizioni favorevoli al miglior soddisfacimento dei creditori". Opinione seguita anche da Trib. Mantova 09/02/2011 e contenuta anche in un passo della motivazione di Cass. 15/11/2013 n. 25763, lì dove argomenta che "… non rileva l'esistenza di altri beni invenduti in quanto, in difetto di ogni specifica previsione della legge in tal senso, la norma in esame (art.47, co. 2 l.fall.) non può essere letta come obbligo a vendere l'abitazione del fallito, per ultima, ma deve essere letta, in conformità al dato letterale, come impossibilità di distrarre il bene dall'uso abitativo del fallito; e ciò, fino alla vendita, occorrendo considerare da una parte l'interesse del fallito a conservare fin quando sia possibile la propria abitazione e dall'altra l'interesse dei creditori ad una più sollecita liquidazione per ottenere il soddisfacimento dei propri diritti".
      Da notare che quest'ultima sentenza si riferisce prorpio ad un fallimento vecchio rito come il suo.
      Zucchetti Sg srl