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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Ricerca telematica dei beni e crediti ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.
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Giovanni Costa
Cremona05/12/2016 11:37Ricerca telematica dei beni e crediti ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.
Buongiorno,
una volta ottenuto l'accoglimento dell'istanza ex art. 492-bis c.p.c. ai fini della ricerca telematica dei beni e crediti in capo al debitore, qual'è la procedura da seguire?
Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/12/2016 19:43RE: Ricerca telematica dei beni e crediti ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.
Una volta ottenuta l'autorizzazione il creditore deve rivolgersi all'ufficiale giudiziario che effettuerà le ricerche telematiche nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, tra cui l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari, le banche dati degli enti previdenziali al fine di reperire beni e crediti del proprio debitore da pignorare. L'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. prevede che laddove le strutture tecnologiche presso l'Unep non siano funzionanti, il creditore potrà essere autorizzato ad effettuare direttamente le ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare.
E' appena il caso di dire che sull'espressione «quando le strutture tecnologiche...non sono funzionanti», contenuta nel citato art. 155quinquiesper passare alla ricerca direttasi sono creati contrasti interpretativi, perché vi è chi legge detta espressione, limitativa dell'applicazione esclusivamente qualora per motivi strettamente tecnologici non sia possibile accedere alle banche dati telematiche tramite ufficiale giudiziario (Trib. Novara 21/01/2015; Trib. Alessandria 30/06/2015; Trib. Firenze 03/06/2015) ed altri che ritiene, in considerazione della sua generica formulazione, applicabile, applicabile la norma in tutti i casi di non funzionamento delle strutture tecnologiche derivante non solo da motivi tecnici ma anche da motivi giuridici, ivi compresa l'omessa emanazione dei decreti di attuazione (Trib. Avellino 06/06/2015; Trib. Catania 27/05/2015; Trib. Napoli 24/12/2014; Trib. Mantova 03/02/2015; Trib. Pavia 27/02/2015).
E' proprio sulla operatività della norma in attesa dell''emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Interni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che era richiesto dall'art. 155quinquies disp. att. c.p.c. che si era incentrata la discussione, nel senso di capire se, in mancanza di detto decreto, la ricerca diretta fosse inutilizzabile oppure, preso atto che sino all'emanazione del decreto ministeriale attuativo gli ufficiali giudiziari non hanno la possibilità di procedere al pignoramento previa ricerca dei beni ex art. 492-bis, si potesse autorizzare il creditore istante a provvedervi direttamente. La questione sembrava risolta dal d.l. n. 83 del 2015, ma in sede di conversione di cui alla legge n. 132 del 2015, la materia è stata rivista nuovamente.
Senza ripercorrere tutto il travagliato iter, sembra potersi dire che attualmente è possibile ritenere che è di immediata applicazione la disciplina dettata dall'art. 492-bis, che si muove nell'ottica di consentire al creditore, ove possibile, di optare, prima di incardinare l'azione esecutiva, per la forma di esecuzione più efficiente, per cui al creditore è consentito di ottenere l'autorizzazione ad accedere direttamente anche presso le banche dati delle Amministrazioni per le quali non è stata stipulata alcuna Convenzione, dato che nel testo vigente riformato dell'art. 155 quater comma 1 disp. att. e dell'art. 155 quinquies. comma 2. disp. att., non vi è più alcun riferimento ai decreti ministeriali e dirigenziali contenuto nella formulazione previgente dei predetti articoli e che allo stato non risulta pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia alcun elenco di banche dati ai sensi dell'art. 155-quater, comma 1, disp. att. (Trib. Padova 23/10/2015; Trib. Mantova, 15/12/2015; Trib. La Spezia 06/09/2016).
va aggiunto che le disposizione di cui in precedenza si applicano, a norma della'rt. 155 sexies disp.att. c.p.c. anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito delle procedure concorsuali.
Zucchetti SG srl
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Giulia Ciolfi
Arezzo26/03/2019 16:05RE: RE: Ricerca telematica dei beni e crediti ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.
Buonasera, posso ritenere che il pagamento dell'F24 da parte dell'Agenzia delle Entrate - essendo il fallimento privo di denaro - sia considerato quale spesa prenotata a debito?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/03/2019 20:16RE: RE: RE: Ricerca telematica dei beni e crediti ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.
Lei fa evidentemente riferimento al pagamento dei diritti di copia da versare tramite modello F24, per la ricerca della documentazione presente sull'archivio dell'anagrafe tributaria.
L'art. 146 dl DPR n. 115 del 2002 prevede che possono essere prenotate a debito dal fallimento:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
Stricto jure la spesa in questione non rientra in alcuna di queste indicate, ma provi egualmente perché in una visione non rigorosa si potrebbe riuscire a farla rientarre in una di queste voci.
Zucchetti SG srl
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