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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
assegnazione somme ricavate nell’esecuzione pendenti ex art. 107 lf
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Francesco Tirelli
Reggio Emilia (RE)26/10/2018 17:37assegnazione somme ricavate nell’esecuzione pendenti ex art. 107 lf
Buongiorno. Intendo subentrare in un'esecuzione mobiliare.
Devo sempre intervenire al posto del creditore procedente con l'ausilio di un mio legale?
Oppure, come mi sembra di aver capito, l'avvocato è necessario solo se l'intervento è fatto prima della vendita (modello fallco 20.65) e non lo è se fatto dopo questa ma prima del riparto (modello 20.70)?
Grazie della risposta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/10/2018 21:10RE: assegnazione somme ricavate nell’esecuzione pendenti ex art. 107 lf
Va premesso che nella specie da lei rappresentata il curatore non effettua un intervento nella procedura esecutiva, come nel caso in cui l'esecuzione sia iniziata su istanza di un creditore fondiario (intervento pre visto dall'art. 41 TUB), perché questo creditore gode dl privilegio processuale di iniziare e proseguire l'esecuzione anche in pendenza del fallimento del debitore, nel mentre ciò non possono fare gli altri creditori per il divieto di cui all'art. 51. Di modo che, in caso di espropriazione ordinaria, ossia non fondiaria, il curatore può subentrare, a norma dell'art. 107, co. sesto, l.fall. al posto del creditore esecutante per continuare l'esecuzione o scegliere di vendere i beni in sede fallimentare facendo dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione in corso.
Orbene, dato che nell'esecuzione forzata vale il principio di cui all'art. 82, comma 3, c.p.c., il curatore, per effettuare il subentro, è tenuto a depositare atto con il quale, con l'obbligatorio patrocinio di difensore munito di procura, dichiara di subentrare al creditore procedente. Il subentro, peraltro, è espressione di una scelta eminentemente discrezionale del curatore, che va trasfusa nel programma di liquidazione sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori (art. 104-ter, comma 1, l. fall.).
E' affermazione corrente in giurisprudenza che ai sensi dell'art. 107 il curatore fallimentare subentra di pieno diritto nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, pendenti alla data della dichiarazione di fallimento al posto del creditore procedente scegliendo con il programma di liquidazione di sostituirsi a lui, ma, in primo luogo, è dubbio se questo principio sia ancora valido alla luce del testo riformato dell'art. 107, scondo cui il curatore "può subentare", espressione che più di qualche Autore (A. Paluchowski, Commento sub art. 104-ter e 107, in P. Pajardi, Codice del Fallimento, a cura di M. Bocchiola - A. Paluchowski, VII ed. Milano, 2013, 1348 s.; A. Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare VI ed., Padova, 2013, 748; M. Montanari, Commento sub art. 107, in C. Cavallini, Commentario alla legge fallimentare, Milano, 2010, 1049; P. Liccardo - G. Federico, Le modalità competitive della liquidazione concorsuale, in A. Jorio - M. Fabiani (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare, 2010, Bologna, 553) ha ritenuto confliggente con ,l'automatismo del subentro. In ogni caso l'affermato automatismo non significa che il curatore possa subentrare senza l'assistenza di un legale, ma sta ad indicare che giuridicamente il subentro è automatico per cui anche se poi il curatore sceglie di seguire la via fallimentare, la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo. Quando però dal piano degli effetti del subentro o della contraria opzione si passa alle modalità dello stesso, nel silenzio della legge, è da ritenere che valga la norma generale sopra richiamata, per cui chi esercita una azione esecutiva ha bisogno dell'assistenza di un legale.
Zucchetti SG srl
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