Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (PRESSO IL FALLIMENTO) DI CREDITI DI LAVORO E PRESENZA DI SURROGA INPS

  • Vincenzo Falivelli

    BOLOGNA
    30/05/2020 16:14

    PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (PRESSO IL FALLIMENTO) DI CREDITI DI LAVORO E PRESENZA DI SURROGA INPS

    Spett.le Fallco, prospetto il seguente caso:
    - sentenza di fallimento della società X in data 08/03/2016;
    - 05/06/2016 presentazione di istanza di insinuazione al fallimento da parte di un ex dipendente;
    - 21/06/2016 esecutività dello Stato passivo con accoglimento della domanda presentata;
    - 09/09/2016 e 6/12/2016 al fallimento vengono notificati due atti di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 e 72bis DPR 602/73 da parte del Comune (crediti per violazioni del codice della strada nei confronti di A);
    - nel 2018 viene richiesto di firmare i modelli SR52 per l'accesso al fondo di garanzia INPS. L'ex dipendente nella richiesta allega un certificato di inesistenza di procedure esecutive nei confronti dello stesso. Pertanto, il sottoscritto indica nel modello SR52 gli importi per intero cosi come risultanti dallo Stato passivo;
    - nel 2018 l'INPS comunica al fallimento di aver anticipato le somme per TFR e ultime tre mensilità e presenta relativa surroga per gli importi liquidati.

    Mi trovo a predisporre un riparto parziale nel quale effettuerò dei pagamenti esclusivamente verso i dipendenti.
    Al dipendente insinuato spettano somme per i relativi crediti insinuati: TFR; ultime 3 mensilità e crediti di lavoro diversi dalle indennità.
    Il riparto prevede il pagamento di tutte e tre le categorie di privilegio.

    Mi chiedo come comportanti visto il pignoramento notificato da parte del Comune?
    Preciso che l'atto di pignoramento non è seguito dal provvedimento di assegnazione delle somme del G.E. ex art. 553 c.p.c. .Tra l'altro, l'atto di pignoramento riporta che "qualora non si ottemperi all'ordine di pagamento si procederà, in virtù dell'art. 72, c.2, DPR 602/1973, mediante citazione davanti al G.E. territorialmente competente, ai sensi degli art. 543 e ss. del c.p.c.".
    Riporto inoltre quanto indicato nella Sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017 della Corte di Cassazione sugli atti processuali degli Enti riscossori (nel caso esaminato riferito ad Equitalia): "essi non godono di fede privilegiata perché sono redatti nell'ambito di funzioni diverse da quelle di ufficiale giudiziario....l'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'Agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis, del Dpr. n. n. 602/73 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 del Cc., conservando invece quella di atto processuale di parte".

    Ritengo, pertanto, di comportarmi nel seguente modo:
    gli importi relativi a TFR e ultime tre mensilità verranno corrisposti direttamente al creditore surrogante INPS mentre l'importo relativo ai crediti di lavoro diversi dalla indennità, vista l'assenza di un provvedimento di assegnazione delle somme e per le considerazioni sopra esposte, verranno effettuate direttamente al lavoratore dipendente.
    Siete d'accordo?

    Nel caso dovessi tenere conto dell'atto di pignoramento, l'importo eventualmente attribuibile al Comune dovrà tenere conto dei limiti di pignorabilità dei crediti di lavoro (cfr. art. 545 cpc)?

    Vi ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione.
    Un cordiale saluto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/06/2020 19:04

      RE: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (PRESSO IL FALLIMENTO) DI CREDITI DI LAVORO E PRESENZA DI SURROGA INPS

      L'art. 72bis del DPR n. 602 del 1973 stabilisce al primo comma che "Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede"
      Da questa norma si deduce che fin dal pignoramento, il terzo pignorato non può disporre liberamente del pagamento ma deve attendere la conclusione della procedura esecutiva per stabilire a chi pagare. Si deduce altresì che valgono i limiti di pignorabilità posti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 545 cpc, integrati dagli ulteriori limiti (più ampi) di cui all'art. 72 ter dello stesso DPR. Questo dispone al primo comma che "Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro" e, al secondo che "Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro".
      Pertanto, posto che la posizione dell'Inps che si è surrogato nella posizione del dipendente, va parificata a quella del lavoratore, non consiglieremmo di non distribuire somme spettanti al dipendente o all'Inps fino all'importo oggetto del pignoramento, e di distribuire quelle ulteriori, mettendo in posizione paritetica l'Inps e il dipendente.
      Zucchetti SG srl