Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
LCA - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO TRASMESSA A MEZZO MAIL ORDINARIA
-
Francesco Cappello
ALBA (CN)13/09/2022 17:10LCA - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO TRASMESSA A MEZZO MAIL ORDINARIA
Gent.mi,
nell'ambito di una liquidazione coatta amministrativa, disposta ante entrata in vigore del CCII, sono a chiedere se una domanda di ammissione al passivo trasmessa alla PEC della procedura tramite una mail ordinaria (da parte di un soggetto privato non obbligato ad avere una PEC) chiedo se va respinta oppure accettata e pertanto inserita nell'elenco dei creditori dello stato passivo.
Ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/09/2022 16:28RE: LCA - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO TRASMESSA A MEZZO MAIL ORDINARIA
Nella liquidazione coatta amministrativa, a differenza di quanto accade nel fallimento, i creditori non sono tenuti a presentare una domanda di insinuazione al passivo, come si deduce dal primo comma dell'art. 207 l. fall., per il quale il commissario comunica ai creditori "le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa" e dal terzo comma dello stesso articolo, per il quale, entro quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, i creditori "possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze". La comunica zione del commissario, quindi, non ha la funzione dell'avviso di cui all'art. 92, ma ha lo scopo di instaurare una forma di contraddittorio per arrivare alla ricostruzione esatta del passivo; ed, infatti, l'art. 208 prevede la possibilità per i creditori di presentare una domanda di "ammissione" quando siano stati pretermessi nella comunicazione di cui all'art. precedente "mediante lettera raccomandata".
In sostanza, nella liquidazione coatta lo stato passivo è formato d'ufficio dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell'impresa, senza bisogno di una formale domanda di ammissione del creditore; di conseguenza non vediamo ostacoli a considerare le osservazioni fatte pervenire dal creditore, anche se inviate a mezzo e-mail normale e non a mezzo posta certificata. E' vero che la legge richiede la trasmissione a mezzo questo strumento, ma, considerato il valore che esse hanno e che anche la vera e propria domanda può essere trasmessa a mezzo raccomandata (art. 208), una volta che la e-mail consenta di individuare con certezza il mittente, una interpretazione sostanziale dovrebbe prevalere sul nero formalismo. Il problema, infatti non riguarda tanto il commissario, quanto il creditore perché avendo questi trasmesso la "domanda" con semplice e- mail non certificata, non avrà indicato neanche un indirizzo Pec, suo o di un suo professionista, cui fare riferimento, per cui, a norma del quarto comma dell'art. 207 l. fall., tutte le successive comunicazioni indirizzate a detto creditore saranno effettuate dal commissario mediante deposito in cancelleria.
Fermo quanto detto, sarebbe comunque opportuno, che il commissario contattasse il creditore in questione facendogli presente l'utilità di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata e, se ancora in tempo, di inviare la sua "domanda" con questo strumento.
Zucchetti SG srl
-