Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

pagamento ultime 3 mensilità da parte del FONDO GARANZIA INPS

  • Anna Maria Carlucci

    Salerno
    03/03/2022 11:58

    pagamento ultime 3 mensilità da parte del FONDO GARANZIA INPS

    Salve, ho depositato come avvocato una domanda di insinuazione al passivo di un fallimento per una lavoratrice.
    Nello stato passivo reso esecutivo sono state riconosciute anche le ultime tre mensilità maturate alla data antecedente alla dichiarazione di fallimento. Preme precisare che alla data del fallimento la signora non era stata licenziata ma ha continuato a lavorare per la società fallita per la quale il g.d. aveva stabilito l'esercizio provvisorio dell'attività e poi dopo circa 4 mesi è stata licenziata per cessazione dell'esercizio provvisorio.
    Ho rivolto domanda di pagamento delle ultime 3 mensilità al Fondo di Garanzia Inps il quale mi ha risposto che essendo queste corrisposte dalla curatela, il fondo non le liquiderà.
    Orbene, il mio quesito è il seguente: E' corretto il diniego da parte del Fondo di garanzia anche se vi è uno stato passivo esecutivo in cui rientra il pagamento delle ultime 3 mensilità?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/03/2022 19:45

      RE: pagamento ultime 3 mensilità da parte del FONDO GARANZIA INPS

      L'art. 2 del d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 prevede l'anticipazione da parte del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono": a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria; b)-la data di inizio dell'esecuzione forzata; c)-la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
      Nel caso il rapporto di lavoro sia continuato con il fallimento del datore di lavoro a seguito di apertura di esercizio provvisorio, l'Inps sostiene che il dies a quo per il calcolo dei dodici mesi entro i quali devono essere comprese le tre mensilità rimaste impagate vada individuarsi con nella data di cessazione del rapporto.
      Secondo questa interpretazione (tradotta nella circolare INPS n. 74 del 15/07/08) il Fondo non potrebbe intervenire qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga oltre i 12 mesi dall'apertura della procedura concorsuale (rectius, dalla domanda che ha determinato l'apertura) ovele tre mensilità non pagate siano le ultime prima del fallimento. Ci sembra strano che questa problematica sia stata tirata in ballo nel caso prospetatto ove, se abbiamo ben capito l'esercizio provvisorio è stato attivato contestualmente o subito dopo l'apertura del fallimento ed è durato quattro mesi, con licenziamento alla scadenza dei dipendenti, per cui, anche prendendo questa ultima data conme dies a quo i tre mesi impagati dovrebbero rientrare nei dodici mesi anteriori.
      Ci sono interpretazioni diverse da quelle dell'Inps e le segnaliamo in proposito un interessante contributo specifico sulla fattispecie di Eleonora Pinna, "Pagamento a carico del fondo di garanzia Inps delle ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro in caso di liquidazione coatta amministrativa", in ilforomalatestiano.it.
      Zucchetti Sg srl
    • Antonella Montelli

      Roma
      03/09/2022 16:21

      RE: pagamento ultime 3 mensilità da parte del FONDO GARANZIA INPS

      Le mensilità di cui parla Lei sono a carico della procedura fallimentare in quanto l'esercizio provvisorio prevede che i costi siano sostenuti dal fallimento. Le tre mensilità pagate dal fondo invece riguardano gli ultimi mesi lavorati prima dell'insolvenza..
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        05/09/2022 17:58

        RE: RE: pagamento ultime 3 mensilità da parte del FONDO GARANZIA INPS

        Anche noi ci riferivamo alle ultime tre mensilità anteriori alla dichiarazione di insolvenza e ci siamo soffermati sul dato che i tre mesi del rapporto di lavoro tutelati debbono rientrare nei dodici mesi che precedono gli eventi che abbiamo elencato nella risposta che precede. E' questo il dato preso in considerazione nella risposta, fermo restando che gli ultimi tre mesi impagati, come indicato nella iniziale domanda, erano gli ultimi antecedenti la dichiarazione di fallimento, tant'è che, dopo aver precisato che, secondo la circolare dell'Inps, il " Fondo non potrebbe intervenire qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga oltre i 12 mesi dall'apertura della procedura concorsuale (rectius, dalla domanda che ha determinato l'apertura) ove le tre mensilità non pagate siano le ultime prima del fallimento", abbiamo precisato: "Ci sembra strano che questa problematica sia stata tirata in ballo nel caso prospettato ove, se abbiamo ben capito, l'esercizio provvisorio è stato attivato contestualmente o subito dopo l'apertura del fallimento ed è durato quattro mesi, con licenziamento alla scadenza dei dipendenti, per cui, anche prendendo questa ultima data come dies a quo i tre mesi impagati dovrebbero rientrare nei dodici mesi anteriori".
        Zucchetti SG srl