Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento in estensione dell'amministratore di fatto di sas dipendente

  • Rosolino Fabrizio Giambona

    Palermo
    07/12/2017 19:18

    Fallimento in estensione dell'amministratore di fatto di sas dipendente

    Buonsera,
    Nella qualità di curatore di una sas ho ottenuto l'estensione del fallimento anche all'amministratore di fatto, dipendente di un'azienda privata.
    Dalla busta paga rilevo che il fallito ha una trattenuta sullo stipendio per un finanziamento con cessione del quinto.
    Inoltre, il datore di lavoro mi comunica che in favore del dipendente fallito esiste un TFR disponibile di circa € 35.000,00.
    Infine, il fallito è legalmente separato e deve corrispondere il mantenimento a moglie e figli.
    Al riguardo, Vi pongo le seguenti domande:
    1) la cessione volontaria del quinto dello stipendio è opponibile al fallimento?
    2) che posso fare sul TFR disponibile?
    3) il credito post-fallimento di moglie e figli a titolo di mantenimento deve continuare ad essere corrisposto dal fallito (eventualmente da considerarsi ai fini della determinazione dei limiti ex art. 46 co. 1 n. 2 anche in caso di separazione)?

    Vi ringrazio anticipatamente per il riscontro.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/12/2017 17:22

      RE: Fallimento in estensione dell'amministratore di fatto di sas dipendente

      1)-La cessione volontaria del quinto dello stipendio è opponibile al fallimento? Si se attuata prima della dichiarazione di fallimento e notificata o accettata dal datore di lavoro prima di tale data.
      2)-Che posso fare sul TFR disponibile? Presumendo che il rapporto di lavoro sia cessato per cui il credito per TFR è liquido ed esigibile, deve rivolgersi al giudice delegato per chiedere, ai sensi dell'art. 46 l.f., che l'importo venga acquisito in tutto o in parte all'attivo fallimentare. In tal senso si è pronunciata Cass. 30/07/2009, n. 17751, per la quale "La natura assistenziale e previdenziale del trattamento di fine rapporto ne giustifica, in caso di fallimento dell'avente diritto, l'assoggettabilità allo speciale regime previsto dall'art. 46 l. fall., che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. art. 44 l. fall., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario, così come determinate con decreto del giudice delegato" (conf. Cass. 20/03/1999 n. 2591).
      3)- I credito post-fallimento di moglie e figli a titolo di mantenimento deve continuare ad essere corrisposto dal fallito (eventualmente da considerarsi ai fini della determinazione dei limiti ex art. 46 co. 1 n. 2 anche in caso di separazione)?
      Le mensilità eventualmente non pagate dal fallito prima della dichiarazione di fallimento per il mantenimento della moglie e del figlio costituiscono crediti di costoro di natura concorsuale da far valere nel fallimento a mezzo insinuazione al passivo, con il privilegio di cui all'art. 2751 n.4 c.c..
      Per le rate successive sicuramente non si applica l'art. 60 l.f., giachè questo si riferisce ai crediti per rendite certi e insuscettibili di variazione nel tempo e non può quindi operare per il credito in questione, sempre modificabile in relazione alla diminuzione o al venir meno delle risorse del debitore che ne impedisce la capitalizzazione, per cui nulla è dovuto dal fallimento trattandosi di un debito di natura personale del fallito. Non potendo operare la regola di cui all'art. 60, le rate che scadono successivamente al fallimento non possono configurarsi neanche come credito concorsuale, nonostante l'anteriorità del titolo costitutivo, in quanto si traducono in prestazioni autonome che vengono ad esistenza dopo il fallimento, ma non rientrano neanche tra i crediti prededucibili per la loro estraneità all'attività e alle funzioni del fallimento; trattasi in sostanza di un debito personale del fallito, come, per capirci, i canoni di locazione della casa da lui occupata.
      Ciò nonostante il fallimento può essere in qualche modo indirettamente coinvolto. Se, infatti, il fallito ha un reddito da lavoro, questo, a norma dell'art. 46 rimane nella sua disponibilità nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia e il giudice, nel fissare detti limiti, deve tener conto anche della necessità del fallito di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli, alla luce delle mutate condizioni determinate dal fallimento. nel caso, quindi, si potrebbe chiedere al giudice delegato di lasciare l'intero importo della pensione al fallito, tenendo conto che egli dovrà provvedere anche al pagamento dell'assegno di separazione, da ridimensionare, ovviamente, rispetto a quello disposto in sede di separazione.
      Se, invece, il fallito non ha alcun reddito o si ritiene che l'entità della pensione non sia idonea al mantenimento anche della moglie separata (in relazione all'entità della pensione, della eventuale nuova famiglia costituita dal fallito, dalla presenza di figli, ecc.), egli può chiedere il sussidio alimentare (diverso dal mantenimento) di cui all'art. 47, se le casse fallimentari lo consentono, e anche in tal caso va tenuta presente l'esigenza di mantenimento della famiglia, unita o separata che sia.
      Si ritiene che il sussidio ex art. 47 possa essere chiesto anche direttamente dal coniuge beneficiario che versi in stato di bisogno.
      Zucchetti SG srl
      • Rosolino Fabrizio Giambona

        Palermo
        11/12/2017 12:06

        RE: RE: Fallimento in estensione dell'amministratore di fatto di sas dipendente

        Grazie per l'esaustiva e tempestiva risposta.
        Solo un ultimo chiarimento.
        In ordine al TFR, il fallito è ancora dipendente e, quindi, ai fini del TFR il rapporto è tuttora pendente.
        La domanda nasce dal certificato di stipendio per <<operazioni di cessione del quinto>> rilasciata dal datore di lavoro ante-fallimento al cessionario, laddove ha evidenziato, oltre alle voci dello stipendio, che "il dipendente alla data del ... ha un trattamento di fine rapporto disponibile pari ad € ...".
        Non ho chiaro se la curatela deve attivarsi con il datore di lavoro per bloccare il TFR maturato e maturando.
        saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/12/2017 18:04

          RE: RE: RE: Fallimento in estensione dell'amministratore di fatto di sas dipendente

          Dal fatto che il datore di lavoro avesse comunicato che "che in favore del dipendente fallito esiste un TFR disponibile di circa € …", noi avevamo desunto- e lo abbiamo posto come pressa alla risposta sul punto- che il rapporto di lavoro fosse cessato per cui il credito per TFR era liquido ed esigibile. Se, invece, come ora ci dice, il rapporto di lavoro continua, il discorso fatto sull'acquisizione all'attivo del TFR viene meno, perché questo non è liquido ed esigibile; ed infatti anche la giurisprudenza citata si riferiva al pagamento del TFR maturato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
          Pensiamo, pertanto, che, nella situazione attuale, lei non possa e non debba fare nulla; il giudice, infatti, (da lei sollecitato) potrebbe anche disporre l'acquisizione all'attivo fallimentare dell'intero trattamento di fine rapporto spettante al fallito, ma questo provvedimento potrà essere eseguito solo quando il TFR sarà pagato rendendo inopponibile al fallimento l'eventuale pagamento fatto direttamente al lavoratore.
          Zucchetti SG srl