Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

pagamento CTU azione di responsabilità

  • Enrico Pecchia

    Piombino (LI)
    20/07/2015 11:52

    pagamento CTU azione di responsabilità

    Buongiorno,
    a seguito dell'espletamento di un'azione di responsabilità, relativamente ad un fallimento ammesso dal G.D. al gratuito patrocinio per mancanza di fondi, il Giudice ordinario ha liquidato un compenso a favore del CTU ponendolo a carico della parte attrice (il fallimento).
    Il fallimento non ha mai ricevuto formale istanza di pagamento relativamente a detta liquidazione da parte del CTU.
    Ad oggi è stata emessa la sentenza che ha stabilito la soccombenza della parte convenuta ponendo a carico della medesima tutte le spese di giudizio comprese quelle relative al CTU.
    Si chiede:
    - Il fallimento deve autonomamente (senza aver ricevuto alcuna richiesta formale dal CTU a seguito della liquidazione del compenso a favore del medesimo sopra indicata) procedere al pagamento del CTU attraverso previa istanza di liquidazione al G.D.? oppure è il medesimo CTU a doversi attivare per ottenere la liquidazione di quanto a lui liquidato?
    - può ad oggi il CTU richiedere il pagamento alla procedura fallimentare pur essendo intervenuta sentenza che ha posto le spese (originariamente liquidate a carico del fallimento)a carico della parte soccombente?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/07/2015 20:49

      RE: pagamento CTU azione di responsabilità

      La liquidazione del compenso che il giudice fa in corso di causa ha carattere provvisorio, nel senso che il CTU ha diritto ad essere pagato subito e il giudice non sapendo ancora in quel momento chi sarà soccombente e dovrà sostenere lespese, le pone provvisoriamente a carico di una parte, per lo più della parte che ha richiesto la consulenza. In sede di sentenza il giudice provvede definitivamente sulle spese di causa, comprese quelle di consulenza, per cui la parte vincitrice, se ha anticipato il compenso al CTU, può recuperare gli esborsi effettuati in via provvisoria.
      Questo sistema molto semplice si complica in caso di ammissione al gratuito patrocinio di una della parti, perché in queste condizioni in corso di causa il pagamento al CTU va fatta dall'Erario a norma dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, e questo può spiegare perché il CTU non si è fatto vivo nei sui confronti. Visto che ora vi è la condanna alle spese della controparte e che il Fallimento nulla ha versato al CTU, questi può chiedere alla parte soccombente il pagamento della somma liquidata direttamente in suo favore e lei può pretendere il pagamento delle altre spese di causa.
      Zucchetti SG Srl