Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Transazione anatocismo e compensazione art 56 concordato

  • Andrea Dino Avogadro

    Cremona
    11/10/2016 15:08

    Transazione anatocismo e compensazione art 56 concordato

    Buongiorno scrivo per un parere.

    Concordato preventivo del 2013 omologato. E' in essere una causa con una banca per interessi usurari e anatocismo relativa ad anni ante concordato (2010 - 2011 - 2012) iniziata ante concordato. Si propone una situazione di transazione per non arrivare a sentenza stimando un importo da riconoscere al concordato per euro 40.000.

    La banca risulta creditore chirografario del concordato per euro 100.000 con soddisfacimento teorico al 7%.

    Ora la banca invoca la compensazione art 56 proponendo di ridurre la sua esposizione creditoria a euro 60.000 (poi da falcidiare) adducendo quale momento generativo dei crediti e debiti reciproci gli anni ante fallimento.

    A mio parere (liquidatore giudiziale) ciò non è possibile in quanto i momenti genetici dei rispettivi crediti sono:

    - Credito della banca sorge ante concordato (questo è pacifico)

    - Credito del concordato sorge nel momento in cui trovo accordo (o eventuale sentenza favorevole al concordato) cioè oggi post concordato in quanto solo in tale momento nasce il mio titolo di credito, la mia possibilità di pretendere l'incasso delle somme convenute

    Il dubbio (e pertanto la discussione) praticamente nasce sul "momento genetico" dei rispettivi crediti.

    Sarei interessato a conoscere la vostra autorevole posizione in merito.

    Grazie mille come sempre per la professionalità.

    Cordiali saluti



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2016 19:50

      RE: Transazione anatocismo e compensazione art 56 concordato

      Con il richiamo dell'art. 56 da parte dell'art. 169 l.fall. l'ammissione al concordato preventivo è stata equiparata al fallimento ai fini della compensazione. Secondo la giurisprudenza costante della S. Corte quanto meno dell'ultimo decennio, l'art. 56 prevede, quale unico limite imprescindibile per la compensabilità dei debiti verso il fallito - creditore, l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, e la compensazione fallimentare è, pertanto, applicabile non solo quando il credito del terzo non è ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito". Sicchè "nel concordato preventivo, la compensazione determina - a norma del combinato disposto degli artt. 56 e 169 l.fall. - una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c. maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, purchè il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore a detta domanda" (in termini Cass. 25/11/2015, n. 24046).
      Nella fattispecie da lei rappresentata, ci sentiremmo di escludere che il fatto genetico dell'obbligazione restitutoria sia individuabile nella transazione- a meno non sia configurata come novativa- che costituisce soltanto il momento della definizione della lite e della esigibilità del credito; pensiamo che esso risalga al momento in cui siano stati applicati i tassi oltre misura perché da questo fatto deriva l'obbligazione di restituire la parte indebitamente addebitata. Nel caso, peraltro, essendo la controversia giudiziaria iniziata prima del concordato non è neanche rilevante stabilire la natura dichiarativa o costitutiva della eventuale sentenza qualora la lite non fosse stata transatta, perché anche se questa avesse avuto natura costituiva sarebbe risalita alla data della citazione, ossia ad uhn momento anteriore al concordato.
      Se si conviene su questa soluzione, il criterio applicato dalla banca di effettuare la compensazione poi portare il residuo credito al concorso ci sembra corretto.
      Zucchetti SG srl
      • Riccardo Mengozzi

        Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
        18/10/2016 12:59

        RE: RE: Transazione anatocismo e compensazione art 56 concordato

        E' possibile, dopo l'ammissione di un credito in chirografo, procedere con la richiesta di ripetizione in favore del fallimento degli eventuali maggiori interessi applicati (anatocismo/usura)?
        Il creditore può eccepire la compensazione?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/10/2016 19:20

          RE: RE: RE: Transazione anatocismo e compensazione art 56 concordato

          A norma del quinto comma dell'art. 96 l.f. il decreto che rende esecutivo lo stato passivo produce effetti soltanto ai fini del concorso, il che comporta che l'ammissione effettuata non può essere modificata nell'ambito del fallimento se non per correzione di errore materiale o per una delle impugnazioni di cui all'art. 98. Esclusa l'opposizione allo stato passivo, che compete al creditore che ha visto la propria domanda accolta parzialmente o respinta, il curatore potrebbe:
          a- impugnare il credito ammesso qualora nella fase sommaria avanti al giudice delegato abbia contestato l'ammissione, dato che il giudizio in questione ha natura impugnatoria che presuppone la soccombenza; ciò va fatto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97;
          b- chiedere la revocazione del credito ammesso se si scopre che l'ammissione è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile; in questo caso il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o del documento.
          Nel suo caso, ci sembra di capire che, a parte il problema della decadenza, non si è verificata l'ipotesi di cui sub a). Potrebbe valutare se ricorre quella della revocazione per esempio per la scoperta di qualche nuovo documento, ma pensiamo che anche questa strada sia estremamente difficile.
          Zucchetti SG srl