Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

compensazione

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    12/07/2022 13:03

    compensazione

    Sono a porre il seguente quesito.
    Un creditore chiede di essere ammesso al passivo fallimentare per un importo rilevante in via chirografaria, e per tale importo viene ammesso. Al momento dell'ammissione [pure non dandone atto], il medesimo creditore aveva proceduto a riassumere un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale veniva a rivestire la qualifica di parte attrice opponente; nel giudizio così riassunto si costituiva anche il fallimento ai fini della conferma del decreto opposto per un importo che si attesta intorno alla metà rispetto al credito ammesso al passivo e riferibile al creditore.
    Successivamente alla riassunzione, parte opponente in sede di memoria finale eccepisce pure la compensazione del proprio credito insinuato al passivo con quello vantato dal Fallimento, chiedendo così di nulla dare al Fallimento. La sentenza, poi, emessa viene a confermare integralmente il decreto opposto con condanna alle spese per una questione pregiudiziale di tardiva riassunzione così non pronunciandosi sulla domanda di compensazione; parte opponente invitata in via stragiudiziale a pagare l'importo del decreto ingiuntivo e delle spese legali eccepisce nuovamente pure in tale fase- e così preannunciando di fare egualmente in sede esecutiva- la tematica della compensazione ex art. 56 L.F..
    A mio avviso- da qui il presente quesito- la domanda di compensazione avrebbe dovuto trovare autonoma deduzione in sede fallimentare al momento dell'insinuazione, ma così non ha operato il creditore venendosi a creare una sorta di giudicato endofallimentare.
    E' corretta tale impostazione, oppure diversamente il creditore (trattandosi entrambi i crediti anteriori al fallimento) può sempre eccepire la compensazione pure in sede esecutiva all'indomani della notifica del precetto?
    L'ulteriore quesito, riguarda invece le spese legali liquidate a favore del Fallimento che in quanto prededotte mai potrebbero essere poste in compensazione con un credito maturato anteriormente alla declaratoria di fallimento. Ma anche su questo aspetto attendo conferma.
    Ringrazio per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/07/2022 19:26

      RE: compensazione

      L'ammissione al passivo di un credito non preclude al creditore di opporre in compensazione detto credito a fronte di una pretesa del fallimento se la questione della compensazione non è stata esaminata in sede fallimentare. Come appunto nel caso, ove il creditore ha insinuato il proprio credito, ma né lui né il curatore avevano eccepito la compensazione parziale, per cui il provvedimento del giudice delegato ha avuto ad oggetto soltanto l'esame dell'esistenza del credito azionato, e su questo si è formato il giudicato interno. Né l'insinuazione al passivo del credito può essere considerata come rinuncia a far valere la compensazione. Il fatto poi che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non sia entrato nel merito avendo risolto la questione in via pregiudiziale, fa sì che il decreto ingiuntivo non possa essere messo in discussione, ma non incide sulla compensazione, per cui allo stato esistono un credito e un debito contrapposti, entrambi risalenti a fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento, che si estinguono per compensazione (nei limiti della capienza) a partire dal momento della loro coesistenza.
      Discorso diverso riguarda le spese del giudizio di opposizione, perché questo è un credito della massa nei confronti dell'opponente e non può quindi essere posto in compensazione con il debito del fallito per il quale l'opponente è stato ammesso al passivo.
      Zucchetti SG srl