Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Liquidazione del patrimonio Sovraindebitamento

  • Francesco Pellegrino

    Arliano (LU)
    21/03/2022 20:23

    Liquidazione del patrimonio Sovraindebitamento

    Domanda tardive ammissione al passivo

    In una procedura di sovraindebitamento 3/2012 l'avvocato che ha predisposto il ricorso per la liquidazione del patrimonio, regolarmente ammesso "nelle tempestive" allo stato passivo, durante la procedura ha svolto, su incarico del sovraindebitato, ulteriori adempimenti (ha presentato un'istanza di sospensione temporanea degli obblighi di pagamento causa difficoltà dovute alla Cassa integrazione per COVID 19). Per gli ulteriori adempimenti svolti ha presentato un'istanza di ammissione tardiva in prededuzione in base agli onorari pattuiti con il sovraindebitato.
    Secondo voi è corretto ammetterlo in prededuzione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/03/2022 18:46

      RE: Liquidazione del patrimonio Sovraindebitamento

      Il problema non è tanto se il credito in questione possa essere ammesso in prededuzione, ma se possa essere ammesso e, a nostro avviso la risposta è negativa, in quanto il credito è derivato da attività svolta dal legale dopo l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio su incarico del sovraindebitato e, peraltro, a tutela di suoi interessi personali.
      Come abbiamo detto altre volte in questo Forum, la l. n. 3/2012 non richiama gli artt. 42 e 44 l. fall., che in tema di fallimento sanciscono (dalla data della sentenza di fallimento) la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere, ma dall'art. 14-quinquies, comma 3, che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, dall'art. 14-novies, comma 2, che assegna al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione e dall'art. 14-decies che attribuisce al liquidatore la capacità di esercitare azioni recuperatorie e revocatorie a tutela del patrimonio, si può dedurre che l'apertura della liquidazione del patrimonio produce per il sovraindebitato gli stessi effetti del fallimento.
      Se si segue questa linea il credito va escluso in quanto risalente ad atto del debitore inefficace per la massa dei creditori.
      Se non si è convinti del presupposto di fondo di cui sopra, il credito va riconosciuto, ma andrebbe esclusa la prededuzione. E' vero che l'art. 14 duodecies l. n. 3 del 2012 afferma che vanno soddisfatti con preferenza rispetto ad altri i crediti sorti "in occasione o in funzione della liquidazione", e nel caso ricorrerebbe la occasionalità in quanto il credito è sorto in pendenza di procedura, ma la giurisprudenza ha interpretato la pari dizione utilizzata dal secondo comma dell'art. 111 l. fall. nel senso che il criterio della occasionalità, per avere un senso compiuto, va integrato con l'elemento soggettivo, altrimenti apparendo esso "palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa"; ne consegue che, "almeno tendenzialmente, gli impegni assunti dagli organi concorsuali, così come le obbligazioni geneticamente scaturenti dalla rispettiva attività, di per sé assorbono la funzionalità agli scopi della procedura cui accedono, quali costi gravanti sulla stessa in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali" (Cass. sez. un 31/12/2021 n. 42093, che riprende un criterio interpretativo proposto da Cass. 1513/2014 e ripetutamente riaffermato).
      Zucchetti SG srl