Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

LIBERAZIONE OPIFICIO INDUSTRIALE A SEGUITO DI VENDITA EX ART. 107 co. 2 L.F. ED ART. 591 BIS C.P.C.

  • Anna Lina Gentili

    Civitanova Marche (MC)
    28/01/2022 18:12

    LIBERAZIONE OPIFICIO INDUSTRIALE A SEGUITO DI VENDITA EX ART. 107 co. 2 L.F. ED ART. 591 BIS C.P.C.

    Si chiede se sia applicabile l'art. 560 co. 6 c.p.c alla seguente fattispecie.

    Si intende procedere alla vendita nelle forme di cui all'art. 107 co. 2 L.F. , con conseguente applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, relativamente ad un opificio industriale attualmente occupato in forza di contratto di locazione concluso dalla curatela ed avente durata fino alla vendita del bene.

    In ordine alla liberazione dell'immobile – anche se trattasi di bene NON avente destinazione abitativa - l'aggiudicatario potrebbe richiedere al curatore/custode di provvedervi con le modalità di cui all'art. 560 co. 6 c.p.c. secondo la formulazione vigente?

    In caso di applicabilità delle disposizioni del novellato art. 560 co. 6 c.p.c. anche per la liberazione di immobili non abitativi, detta normativa trova applicazione solo per i fallimenti dichiarati dopo il 13.02.2019 o anche ai fallimenti precedenti a tale data?

    Nella fattispecie il fallimento è stato dichiarato con sentenza del 14.02.2018.

    Distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/02/2022 16:14

      RE: LIBERAZIONE OPIFICIO INDUSTRIALE A SEGUITO DI VENDITA EX ART. 107 co. 2 L.F. ED ART. 591 BIS C.P.C.

      Nel rispondere alla domanda occorre muovere da una premessa di fondo.
      Alle vendite esecutive (concorsuali o individuali che siano) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni codicistiche che disciplinano il contratto di compravendita, e tra queste l'art. 1476 c.c., concernente l'obbligo per il venditore di consegnare al compratore la cosa venduta.
      Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore" (Cass. 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30 giugno 2014, n. 14765).
      Del resto, lo stesso vale anche per le vendite negoziali, laddove si è detto che "un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti". (Cass. n. 569 del 11 gennaio 2008). Ciò in quanto "La compravendita non produce un effetto immediatamente traslativo del possesso o della detenzione del bene, che il venditore, ai sensi dell'art. 1476 cod. civ., ha l'obbligo di consegnare, (Cass., Sez. 2, 4 marzo 1993, n. 2660).
      Il custode (e dunque anche il curatore) ha pertanto l'obbligo di procurare all'aggiudicatario la materiale disponibilità del bene.
      Ciò detto, e venendo alle modalità attraverso cui agire, occorre in primo luogo stabilire se l'ordine di liberazione possa essere pronunciato anche in sede fallimentare.
      La giurisprudenza di merito e la dottrina prevalente lo ammettono sia quando la vendita si svolge secondo le prescrizioni del codice di procedura civile (in questo senso, Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013), sia quando la vendita si è svolta mediante procedure competitive (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016). A quest'ultimo proposito si è osservato che sebbene sia il curatore che sceglie, con il programma di liquidazione, le modalità di vendita dei beni, optando - ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 107 l.fall. - per le procedure competitive ovvero per la liquidazione in base alle norme del codice di procedura civile, la scelta per l'una o l'altra modalità non incide sulla natura delle vendite medesime, trattandosi comunque di vendite coattive, attuate cioè contro la volontà del fallito, con la conseguenza che nell'uno e nell'altro caso deve ritenersi ammissibile la possibilità di adottare l'ordine di liberazione.
      Affermato dunque che, secondo l'opinione che ci sembra prevalere (e che riteniamo condivisibile) l'ordine di liberazione può essere adottato indipendentemente dalle modalità della vendita previste nel programma di liquidazione (affermazione questa che oggi trova ulteriore conforto nella considerazione per cui l'ordine di liberazione non è più titolo esecutivo e quindi non si pone più il tema della tipicità), bisogna chiedersi se nel caso prospettato nella domanda la disponibilità dell'immobile possa essere conseguita dal curatore attraverso l'ordine di liberazione, visto che l'occupante detiene il bene in forza di un contratto di locazione stipulato dal curatore stesso.
      All'interrogativo riteniamo debba essere fornita risposta affermativa.
      Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contratto stipulato dal curatore fallimentare (o dal custode) a norma dell'art. 560 c.p.c. "è un contratto la cui durata risulta naturaliter contenuta nei limiti della procedura concorsuale, in quanto attuativa di una mera amministrazione processuale del bene, con la conseguenza che non sopravvive alla vendita fallimentare e non è opponibile all'acquirente in executivis" (Cass., s.u., 20 gennaio 1994, n. 459). Ciò in quanto la disciplina della opponibilità della locazione all'acquirente trova la sua fonte di disciplina esclusivamente nell'art. 2923 c.c., con la conseguenza che se un contratto di locazione è successivo al pignoramento, non sarà opponibile alla procedura anche ove stipulato dal custode su autorizzazione del Giudice.
      Negli stessi termini, più recentemente, Cass. 28 settembre 2010, n. 20341, secondo la quale "la locazione stipulata dal custode giudiziario, a tal fine autorizzato dal giudice, di un immobile sottoposto ad esecuzione forzata, è contratto la cui durata risulta "naturaliter" contenuta nei limiti della procedura concorsuale, non potendo essere opposta a colui che abbia acquistato il bene a seguito di vendita forzata".
      Se dunque il contratto stipulato dal custode non è comunque opponibile all'aggiudicatario, e se l'ordine di liberazione anticipa ad un momento precedente alla vendita gli effetti dell'ingiunzione contenuta nel decreto di trasferimento, l'ordine di rilascio potrà essere utilizzato anche nel caso prospettato dopo che, emesso il decreto di trasferimento, la locazione è venuta meno.
      Detto dunque della utilizzabilità dello strumento dell'ordine di liberazione per conseguire la disponibilità dell'immobile nel caso prospettato, per quanto attiene alla individuazione del modus procedendi, osserviamo quanto segue.
      L'art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10), di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all'art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:
      "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza … Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati…"
      Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che "In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: "le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto") le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene".
      Da queste disposizioni ricaviamo il convincimento per cui la indicata disciplina dell'ordine di liberazione ha efficacia retroattiva, e che se l'immobile non è abitato dal debitore (come nel caso prospettato dalla domanda) l'aggiudicatario potrà senz'altro chiedere che la curatela si occupi della liberazione dell'immobile a norma del citato art. 560 c.p.c.