Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

polizza con vincolo a favore dell'Istituto di credito

  • Gabriella Placucci

    CESENA (FC)
    18/06/2014 09:53

    polizza con vincolo a favore dell'Istituto di credito

    Buongiorno,
    vorrei il Vostro parere con riferimento a quanto segue:
    la società fallita sottoscriveva una polizza a copertura del rischio incendio su un immobile, con vincolo a favore dell'Istituto Bancario che ha erogato un mutuo ipotecario. Ora si ritiene che trattandosi di contratto di assicurazione in favore di terzi in quanto la prestazione dell'assicuratrice non andrebbe in favore della massa concorsuale ma direttamente a favore della Banca si ricada nella disciplina di cui all'art 72 l.f. e non in quella di cui all'art. 82 l.f. Ciò determina la facoltà del curatore di scegliere se subentrare o sciogliere il contratto. La banca sarebbe disposta a continuare ad anticipare i premi per mantenere il bene incolume ma per fare ciò richiede che gli stessi le vengano assegnati in prededuzione e che la curatela subentri nel contratto e non ne determini lo scioglimento. quesito n1)Secondo Voi il subentro del contratto da parte del curatore è condizione necessaria affinché la Banca possa continuare a pagare i premi e mantenere incolume il bene? quesito n 2) i premi che eventualmente anticiperebbe sarebbero da corrispondere alla banca in prededuzione?

    grazie in anticipo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/06/2014 20:07

      RE: polizza con vincolo a favore dell'Istituto di credito

      Concordiamo con lei che il contratto con il vincolo a favore della banca configuri un contratto a favore di terzo in cui è difficile pensare ad una revoca ex art. 1411 c.c. risultando sicuramente dagli atti del finanziamento o dell'assicurazione la volontà della beneficiaria di voler profittare della nomina. Siamo anche d'accordo che a a questa figura assicurativa non si applichi, nel caso di fallimento dell'assicurato, la norma di cui all'art. 82 mancando quella reciprocità di diritti e doveri8 che ne costituiscono il presupposto.
      Ciò detto, la curatela, in applicazione dell'art. 72, potrebbe o sciogliersi dal contratto di assicurazione (sempre che questo abbia una sua autonomia da quello di finanziamento) con l'effetto di far venir meno la copertura assicurativa, o continuare il contratto pagando i relativi premi alla compagnia assicuratrice, quanto meno quelli successivi alla data del fallimento.
      La banca si offre di pagare lei i premi, surrogandosi poi nella posizione della compagnia assicuratrice, per cui la curatela sborserebbe egualmente la medesima somma che pagherebbe nel caso continuasse il contratto senza l'intervento della banca. Il dubbio, quindi che deve porsi il curatore è se continuare o non il contratto e questa è una tipica scelta di convenienza da valutare in relazione al caso concreto, perché ferma l'utilità di avere comunque una copertura assicurativa contro gli incendi, molto dipende dalle disponibilità del fallimento, dal valore dell'immobile, dalla situazione dello stesso che possa incidere sul rischio e, non ultimo, dall'importo del credito residuo della banca per il finanziamento. Se, infatti, questo è elevato converrebbe continuare a mantenere l'assicurazione contro il rischio dell'incendio in quanto è vero che si continua a pagare il premio e, in caso di incendio, l'indennizzo risarcitorio sarebbe pagato alla Banca, ma sparirebbe il credito di questa soddisfatto dall'assicurazione; è chiaro che se il credito residuo della banca è basso la valutazione potrebbe essere diversa.
      In ogni caso, considerato che è la banca che ha l'interesse prevalente a continuare l'assicurazione, veda di contrattare con la stessa condizioni più favorevoli in ordine al recupero dei premi anticipati.
      Zucchetti SG srl
      • Gabriella Placucci

        CESENA (FC)
        20/06/2014 12:08

        RE: RE: polizza con vincolo a favore dell'Istituto di credito

        grazie per la risposta.

        in realtà nel caso di specie il finanziamento è elevato e presumibilmente la stima del bene immobile sarà inferiore; di conseguenza è prevedibile che l'unico creditore soddisfatto, a parte spese che matureranno in prededuzione relative al singolo bene, sarà la Banca.

        pertanto qualora la curatela valutasse di proseguire il contratto secondo voi i premi anticipati dalla banca potranno essere richiesti in prededuzione ex art. 111 bis l.f. anche se si tratta di polizza con vincolo a favore dell'Istituto con indenizzo che non andrebbe in favore della massa concorsuale?

        nel caso invece non si proseguisse il contratto, la Banca potrebbe assicurare il bene stipulando autonomamente una polizza? in tal caso potrebbe sempre richiedere i premi versati in prededuzione ex art 111 bis lf alla Procedura?

        grazie in anticipo


        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/06/2014 11:40

          RE: RE: RE: polizza con vincolo a favore dell'Istituto di credito



          La scelta del curatore può essere solo quella di subentrare o non nel contratto; se subentra e' tenuto a pagare i premi in pre deduzione e se a tanto provede la banca, questa può surrogarsi o essere surrogata nella posizione del creditore. Se, invece, il curatore non subentra nel contratto di assicurazione, nulla vieta alla banca di provvedere lei a stipularne uno nuovo pagando i relativi premi; in tal caso, non pensiamo che possa rivalersi nei confronti della massa, anche se l' obbligo sicuramente previsto nel contratto di finanziamento di assicurare il bene ipotecato, fa nascere molti dubbi in proposito.
          Zucchetti Sg Srl