Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria fallimentare e cessione di credito

  • BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SOC. COOP.

    Conversano (BA)
    26/09/2014 19:34

    Revocatoria fallimentare e cessione di credito

    Un cliente ha stipulato cessione di credito per crediti vantati nei confronti della ASL a garanzia di affidamento da utilizzarsi mediante castelletto anticipo fatture al SBF. La cessione è stata stipulata per atto pubblico notificato alla ASL dal Notaio contestualmente alla concessione dell'affidamento.
    Si vuole sapere se i pagamenti della ASL effettuati successivamente alla notifica e relativi alle fatture via via cedute sono revocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 67 L.F. Si precisa che alla data dell'ultimo anticipo la società non era fallita, ma è fallita nel periodo tra l'anticipo ed il pagamento.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/09/2014 11:33

      RE: Revocatoria fallimentare e cessione di credito

      La cessione del credito, sia essa pro soluto che pro solvendo, produce l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, anche se è stata fatta a fine di garanzia, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia; di conseguenza i pagamenti ricevuti dalla banca cessionaria a fronte dell'anticipazione in favore del fallito dell'importo dei crediti da questi vantati verso terzi, sono fuori dalla sfera della revocatoria in quanto effettuati da un terzo in favore del nuovo titolare del credito, così come non rientrano nella previsione dell'art. 44, qualora i pagamenti intervengano dopo la dichiarazione di fallimento.
      Si potrà discutere eventualmente della revoca dell'atto di cessione (non del pagamento), e qui diventa rilevante la distinzione tra cessione a scopo di garanzia o a scopo solutorio. Se, infatti, la cessione di credito è compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, essa si caratterizza come un mezzo anomalo di adempimento, rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, e come tale è assoggettabile a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.; se, invece, come lei dice essere avvenuto nella fattispecie, la cessione ha funzione di garanzia, essa è riconducibile alla previsione del secondo comma dell'art. 67 l.fall .
      Zucchetti SG Srl