Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Azione risarcimento danni. Comitato dei Creditori.

  • Maria Caterina Colica

    VIBO VALENTIA
    06/07/2014 17:50

    Azione risarcimento danni. Comitato dei Creditori.

    Buonasera,
    finalmente si è costituito formalmente il Condominio di cui fa parte l'unità immobiliare acquisita alla massa del fallimento di cui la sottoscritta è curatore.
    Dopo la stagione invernale si è reso più evidente un problema di infiltrazioni, già notato dalla sottoscritta lo scorso anno, infiltrazioni provenienti da una parte comune condominiale. Nonostante le rassicurazioni del nuovo amministratore che ha preso visione della predetta situazione, intendo far diffidare formalmente al condominio, al fine di cercare di risolvere la questione prima della prossima stagione invernale.
    Ma mi chiedevo: ho necessità del parere del Comitato dei Creditori oppure posso chiedere direttamente l'autorizzazione del Giudice Delegato? Preciso che non ho ancora depositato il programma di liquidazione.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/07/2014 08:26

      RE: Azione risarcimento danni. Comitato dei Creditori.

      La legge fallimentare riformata ha ridotto, nel concorso aperto con la dichiarazione di fallimento, l'area dell'intervento giurisdizionale sacrificando la partecipazione dell'autorità giudiziaria a quelle esigenze di flessibilità, celerità ed efficienza ritenute essenziale obiettivo delle procedure concorsuali. Il legislatore ha, cioè, fatto quella che è stata chiamata "la rivalutazione del profilo gestionale rispetto al profilo giudiziario", che lascia alla parti operative, quali il curatore e il comitato dei creditori, la valutazione delle opportunità e convenienze economiche e al giudice una funzione prevalente di controllo sulla regolarità della procedura, che si estrinseca nelle singole fattispecie in cui il suo intervento è previsto.
      Per la verità, a distanza ormai di quasi otto anni dalla riforma, ancora stenta a farsi strada l'idea che l'ufficio fallimentare non è più costruito- quale era nel passato- come una struttura piramidale che vedeva all'apice il tribunale fallimentare, investito dell'intera procedura ed, a seguire, il giudice delegato che dirigeva le operazioni e, infine, il curatore che amministrava il patrimonio del fallito sotto la direzione del giudice delegato, con un ruolo consultivo del comitato dei creditori. Oggi, la rideterminazione dei ruoli e delle funzioni degli organi della procedura si è tradotta in un nuovo assetto degli equilibri tra tali organi, inquadrabili non più in una struttura piramidale ma orizzontale, nella quale si trovano numerose imprecisioni e incertezze, ma sicuramente si è passati da un giudice delegato protagonista, un curatore esecutore e un comitato dei creditori irrilevante ad un curatore con poteri decisionali, un comitato dei creditori con poteri consultivi vincolanti ed un giudice delegato che conserva i soli compiti che la legge con le singole norme gli attribuisce.
      Orbene, nessuna norma richiede l'intervento autorizzativo del giudice delegato per ll'invio di una diffida; l'art. 25 riserva ancora al giudice l'autorizzazione a stare in giudizio, ma la diffida esula da tale area; ovviamente se , dopo la diffida, si dovesse arrivare ad una controversia giudiziaria, questa dovrebbe essere autorizzata dal giudice.
      Si tratta allora di vedere se sia necessaria una autorizzazione del comitato dei creditori, e, qui, soccorre l'art. 35, che non pone la diffida tra gli atti oggetto di autorizzazione, né pensiamo che la stessa rientri tra un atto di straordinaria amministrazione, per cui, a nostro avviso, la diffida che lei vuol fare, è un atto di ordinaria amministrazione nell'interesse della massa, che può effettuare di sua iniziativa, senza bisogno di alcuna autorizzazione. Tuttavia, come diciamo sempre in questi casi, data anche la labilità della linea di demarcazione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, per prudenza è meglio comunque ri chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori.
      Zucchetti SG Srl
      • Maria Caterina Colica

        VIBO VALENTIA
        08/07/2014 14:46

        RE: RE: Azione risarcimento danni. Comitato dei Creditori.

        Grazie della risposta completa e puntuale. Un'ultima precisazione: nel caso in cui volessi dare mandato ad un legale, resta fermo quanto da Voi evidenziato? Per la diffida è necessaria l'ammissione al gratuito patrocinio?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/07/2014 20:21

          RE: RE: RE: Azione risarcimento danni. Comitato dei Creditori.

          Quanto detto nella risposta che precede trova un puntuale riscontro proprio con la nomina del legale, che attualmente compete al curatore e non più al giudice delegato, che autorizza soltanto l'azione giudiziaria (art. 25, co. 1, n. 6).
          Per guadagnare tempo, potrebbe anche chiedere fin da subito al giudice l'autorizzazione ad agire in giudizio, indicando il legale di cui intende servirsi (come è prassi), che non esclude che questi, prima di promuovere l'azione, faccia una diffida.
          Anche il gratuito patrocinio attiene alle controversie giudiziarie, ma, se segue la strada appena accennata, potrebbe chiederlo fin da subito.
          Zucchetti SG Srl