Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

articolo 111bis terzo comma

  • Gabriella Placucci

    CESENA (FC)
    08/11/2012 12:09

    articolo 111bis terzo comma

    Buongiorno, vorrei gentilmente la vostra opinione su quanto segue.

    In una procedura fallimentare ad oggi l'attivo realizzato non è sufficiente a coprire la totalità delle spese prededucibili. Sulla base del disposto dell'art 111bis terzo comma non si potrebbe procedere al pagamento di tali spese al di fuori di un piano di riparto a meno che il curatore non presuma di realizzare in prospettiva attivo sufficiente a coprirle interamente. Ora se prudenzialmente il curatore optasse per un pagamento di tali spese all'interno di un piano di riparto parziale si dovrebbe rispettare la graduazione dei privilegi che assistono tali spese. nel caso specifico si tratta di crediti assistiti dal privilegio del locatore per occupazione dei locali dei beni fino al momento della vendita e dei crediti del cancelliere per le operazioni inventario, del perito stimatore, dell' Ivg che curato la pubblicità per la procedura competittva e la vendita. Qual'è a vostro avviso la graduazione dei privilegi di tali crediti. Sembra pacifico che il credito del locatore sia assistito dal privilegio ex art 2764 c.c. ma gli altri crediti? e ancora il compenso del curatore ha precedenza rispetto a questi?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/11/2012 19:14

      RE: articolo 111bis terzo comma

      Il credito del locatore esattamente gode del privilegio di 16° grado di cui all'art. 2764 c.c.; le altre voci di credito rientrano tutte, a nostro parere, tra le spese di giustizia che godono del privilegio, anteposto ad ogni altro, di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.
      Zucchetti SG Srl