Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Degredazione a chirografo credito ipotecario nel concordato fallimentare

  • Marco Scattolini

    Macerata
    24/11/2017 09:58

    Degredazione a chirografo credito ipotecario nel concordato fallimentare

    Buongiorno, ai sensi dell'art. 124 L.F. la proposta di concordato fallimentare può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca possano non venire soddisfatti integralmente in base alla relazione di un professionista nominato dal Giudice Delegato su richiesta del futuro proponente.
    Si chiede se questo principio debba applicarsi anche al caso in cui il creditore (banca) vanti un credito in chirografo nei confronti della società fallita (SNC) e prelatizio riguardo al socio illimitatamente responsabile (fallito anch'egli) che all'epoca della concessione del mutuo era intervenuto come terzo datore di ipoteca.
    Nel caso fosse necessaria la relazione dell'esperto per degradare il credito da prelatizio in chirografo, quest'ultima potrebbe essere evitata in presenza della perizia di stima dell'immobile elaborata dal Perito nominato dal curatore fallimentare e quindi acquisita alla procedura? Perizia che, oltre ad esprimere il valore dell'immobile, riporta in dettaglio anche i relativi gravami.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/11/2017 13:32

      RE: Degredazione a chirografo credito ipotecario nel concordato fallimentare

      Principio generale, attuato sia nel concordato preventivo che in quello fallimentare, è che il debitore è tenuto a soddisfare integralmente i propri debiti prelatizi a meno che non si determini con le modalità indicate dagli artt. 124 e 160 l.f., il valore dei beni gravati, nel qual caso può essere offerto un pagamento corrispondente a tale valore in via prelatizia, con passaggio al chirografo della parte di credito incapiente. tale criterio vale, a nostro avviso, anche nel caso che il creditore sia stato ammesso in chirografo nel passivo sociale e in via ipotecaria nel passivo di un socio proprietario dell'immobile offerto a garanzia del debito sociale qualora si proceda ad un concordato fallimentare, giacchè, a norma dell'art. 153 l.f., il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha, salvo patto contrario, efficacia anche nei confronti dei soci e fa cessare il loro fallimento. Questo significa non che i soci illimitatamente responsabili siano liberati da ogni obbligazione, ma che essi continuano a rispondere, chiuso il fallimento, integralmente nei confronti dei loro creditori personali e nei limiti della percentuale concordataria per i debiti della società.
      Nel caso, come detto il credito in questione è stato ammesso in via chirografaria nel passivo della società, per cui sembrerebbe sufficiente offrire al predetto creditore una percentuale, ma la illogicità delle conseguenze di una tale tesi che farebbe venir meno la garanzia ipotecaria a norma dell'art. 2878 n. 3 c.c., ha indotto la Cassazione a sezione unite a prendere posizione, con riferimento al concordato preventivo (ove peraltro vige la espressa disposizione di cui all'art. 184 quanto ai soci), statuendo che l'effetto esdebitatorio, mentre prevale sul vincolo fideiussorio, cede il passo all'ipoteca concessa dal socio, in quanto la garanzia reale non viene più assorbita dalla responsabilità quale socio in quanto "il credito nei confronti di una società di persone garantito da ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile va riconosciuto come credito ipotecario nell'ambito del concordato preventivo della medesima società, ove va soddisfatto in misura integrale e, comunque, nei limiti di capienza del bene ipotecato"; e ciò perché "se il debito del socio illimitatamente responsabile è sostanzialmente il medesimo di quello della società, non vi è ragione che l'ipoteca che il detto socio abbia prestato per un debito sociale e che è al tempo stesso un debito proprio non possa rientrare …….". (Cass. sez. un. 16/02/2015, n. 3022).
      Seguendo questa strada si arriva inevitabilmente a dover ricorrere alla stima per limitare la responsabilità nei limiti del valore del bene.
      Questa non può essere costituita dalla perizia svolta in sede fallimentare, che ha avuto tutt'altro scopo, tuttavia nulla impedisce al Tribunale- che provvede alla nomina del professionista di designare lo stesso che ha già svolto la stima fallimentare, ove sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d).
      Zucchetti SG srl