Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

requisiti professionali dell'attestatore di un piano di risanamento ex art. 67

  • Giuseppe Greco

    Novoli (LE)
    15/09/2017 11:06

    requisiti professionali dell'attestatore di un piano di risanamento ex art. 67

    Il professionista che intende attestare il piano è attualmente iscritto all'albo dei revisori contabili e, pur essendo abilitato alla professione, era ma non è al momento iscritto ad alcun albo dottori commercialisti.
    Vengono meno, a questo punto, le condizioni tali da poter nominare il professionista quale attestatore di un piano di risanamento ex art. 67?
    Grazie a tutti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/09/2017 18:52

      RE: requisiti professionali dell'attestatore di un piano di risanamento ex art. 67

      L'art. 67 richiede che l'attestatore del piano sia "iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b)"; quest'ultima norma individua le caratteristiche soggettive professionali che devono avere i curatori, richiedendo che siano " avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti" (lett. a) o "studi professionali associati o società tra professionisti,…." (lett. b).
      Come si vede, la norma di cui all'art. 28 non richiede l'iscrizione in albi professionali, e questa carenza ha indotto parte della dottrina a ritenere che la nomina presuppone il solo possesso del titolo e non anche la iscrizione al relativo albo, tanto che si è detto che la cancellazione dall'albo sarebbe ininfluente. Tuttavia la prevalente dottrina (Pajardi Paluchoski, Pannella, Pacchi, Grossi, ecc.) è dell'idea che l'iscrizione all'albo sia un requisito necessario ai fini della nomina in quanto garantisce (o garantirebbe) quel minimo di preparazione richiesta per l'accesso ad un munus pubblico, in coerenza anche con l'ampliamento dei poteri e del ruolo attribuito dalla riforma al curatore.
      Nella prassi, pur in mancanza di precedenti giurisprudenziali, viene seguito questo secondo indirizzo; in alcuni uffici, anzi, il requisito dell'iscrizione viene rafforzato pretendendo per la nomina un minimo di tempo di iscrizione nell'albo, come ad il Tribunale di Milano.
      Se si segue questa linea, il professionista da lei indicato non ha le caratteristiche per svolgere l'attività di attestatore.
      Zucchetti Sg srl