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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Consecutio Procedure
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Paolo Macchi
Genova09/04/2018 15:58Consecutio Procedure
Nel gennaio 2012 una società immobiliare chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Al suo attivo aveva un centro commerciale in fase avanzata di costruzione.
Nel maggio 2012 la società presentava modifica della proposta che prevedeva:
- il completamento del centro commerciale;
- la messa a reddito dello stesso;
- la vendita del centro in un arco temporale di circa 4 anni.
Nell'ottobre 2012 il concordato veniva omologato con decreto oggetto di reclamo presso la Corte di Appello, sia da parte della debitrice che, in via incidentale, da parte di un creditore.
Con decreto depositato in data 2/10/2013 la Corte di Appello accoglieva il reclamo incidentale, rigettando la domanda di concordato preventivo ed il reclamo principale, rimettendo gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento.
Il giorno successivo, mentre stava pervenendo il decreto citato, il Tribunale, dichiarava risolto il concordato per inadempimento e sul ricorso di un creditore dichiarava il fallimento della società.
Il quesito attiene la consecuzione delle procedure e la retrodatazione degli effetti del fallimento al momento di avvio del concordato.
Durante il concordato il ricavato dell'incasso di crediti fu utilizzato interamente per il completamento del compendio immobiliare costituente il centro commerciale, sul quale gravava ipoteca a garanzia del mutuo concesso per la costruzione.
Se il curatore si limitasse alla rilevazione delle entrate ed uscite della procedura fallimentare dalla data della dichiarazione del fallimento si perderebbe ogni traccia di tali entrate che, altrimenti, qualora si considerasse un'unica procedura, confluirebbero nella massa mobiliare del fallimento.
Le conseguenze della scelta del curatore sono evidenti, poiché tutti i creditori garantiti dal privilegio mobiliare non troverebbero alcuna soddisfazione, atteso che il ricavato della vendita del compendio immobiliare verrebbe interamente destinato a soddisfare parzialmente il creditore ipotecario.
Il quesito è il seguente: il curatore fallimentare è tenuto a rilevare le entrate e le uscite secondo la logica dell'unitarietà delle procedure, partendo, quindi, dalla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo?
In caso di risposta positiva, come gestire praticamente tali rilevazioni su Fallco, atteso che il programma in sede di rilevazione delle entrate ed uscite della procedura non consente di indicare date antecedenti la dichiarazione di fallimento?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/04/2018 19:21RE: Consecutio Procedure
Non capiamo bene cosa intende dire quando di rilevazione delle entrate e delle uscite nel periodo concordatario. In questa fase, sia pre che post omologa, la gestione dell'attività è rimasta è rimasta nella disponibilità della società debitrice, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (artt. 167 e 185 l.f.), per cui al curatore del successivo fallimento perviene il saldo attivo o passivo dell'attività espletata. Ovviamente il curatore può rivedere ciò che è stato fatto nel periodo del concordato e può valutare se sono stati effettuati pagamenti non dovuti o non autorizzati, così come se vi sono crediti non pagati, i relativi titolari dovranno insinuarsi e lei valutare se riconoscere la prededuzione o meno, ecc. ma non deve rifare ritrascrivere le entrate e le uscite di quella fase come se il fallimento fosse iniziato con il concordato.
La consecuzione tra procedure viene costantemente riferita dalla giurisprudenza di legittimità a quel fenomeno per il quale diverse procedure concorsuali, relative al medesimo imprenditore e originate dalla medesima crisi economica (sia pure attraverso fasi di diversa gravità), si susseguono nel tempo, legandosi in modo tale da potersi riguardare, sotto il profilo funzionale, come più fasi di un procedimento unitario, destinato, nel suo complesso, al soddisfacimento dei creditori nel rispetto della regola fondamentale della par condicio. Tuttavia questo non significa che il fallimento incominci a produrre i suoi effetti tipici dalla data della apertura della procedura minore, come se il fallimento fosse stato dichiarato a questa data, per cui il curatore deve tenere la contabilità fin dall'inizio, anche per il periodo in cui non era in carica e la gestione dell'impresa e del patrimonio era affidata al debitore; significa invece ma che determinati effetti, quelli previsti dalla legge, decorrono dalla prima data, come ad esempio la prededucibilità dei crediti (art. 111 so.2) o la revocatoria (art. 69bis, co. 2) e così via.
Zucchetti Sg srl
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