Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
COMPENSAZIONE DEI CREDITI
-
Raimondo Benetazzo
SANDRIGO (VI)03/06/2016 10:23COMPENSAZIONE DEI CREDITI
Questo il caso
Nel 2011 la società in bonis chiede ed ottiene ingiunzione di pagamento che viene opposta dal debitore che eccepisce un controcredito di poco superiore da porre in compensazione. Nessuna delle parti riconosce la reciproca debenza.
Intervenuto il fallimento del convenuto opposto, il procedimento di opposizione sembrerebbe ritualmente riassunto, seppur non sia ancora stato notificato il provvedimento del giudice.
Nel frattempo l'ingiunto deposita domanda di ammissione al passivo nella quale chiede in principalità il riconoscimento del proprio minor credito instando per la compensazione con quanto a propria volta deve alla procedura, ed in subordine il riconoscimento dell'intero proprio credito.
Il GD ammette l'intero credito senza disporre alcuna compensazione, ed il provvedimento non viene opposto.
Ora si pone il problema dell'ammissibilità e degli effetti della compensazione fra poste non certe, liquide ed esigibili in quanto crediti entrambi litigiosi, dal momento che mentre il credito del fallito deve essere fatto valere in via ordinaria, il soggetto non fallito può far valere il proprio credito solo in sede di esame dello SP.
In sostanza mi chiedo se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo possa dichiarare la compensazione una volta avuta contezza del provvedimento di ammissione allo SP del controcredito dell'ingiunto-opponente, ovvero se detta compensazione avrebbe dovuto essere dichiarata dal giudice fallimentare perchè, in tale seconda ipotesi, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe che rigettare l'opposizione in quanto giudice non funzionalmente competente ad accertare un debito del fallito e a dichiararne la compensazione.
Mi chiedo inoltre se la compensazione, avvenuta in sede giudiziale, non faccia salvi gli interessi nel frattempo maturati dal 2011 in favore della società fallita visto che l'estinzione delle reciproche poste deve farsi risalire al momento del reciproco accertamento, per cui il credito del fallito produce interessi dal 2011 fino a quanto meno la data di accertamento del proprio debito in sede di esame dello SP.
Chiedo quale sia la Vs opinione.
Ringrazio e saluto cordialmente.
Benetazzo Dott. Raimondo
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/06/2016 19:35RE: COMPENSAZIONE DEI CREDITI
In primo luogo va sottolineata la differenza tra eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale di compensazione, che è rilevante nella fattispecie prospettata. Ricorre, infatti, l'ipotesi dell'eccezione o della eccezione riconvenzionale quando il convenuto in giudizio propone la compensazione allo scopo di far valere un suo diritto al solo scopo di paralizzare, in tutto o in parte, nell'ambito di una semplice difesa, il diritto fatto valere dall'altra parte, al fine di ottenere il rigetto della domanda, nel mentre ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda, chiedendo al giudice un provvedimento positivo, sfavorevole nei confronti dell'attore, che vada al di là del mero rigetto della domanda principale. Con l'eccezione di compensazione, il debitore, quindi, non contesta la fondatezza dei fatti e dei titoli dedotti dall'attore, ma contrappone un proprio credito al credito di costui fino a concorrenza, a scopo sempre difensivo, senza cioè una richiesta di condanna in suo favore, sicchè nella fattispecie, quando l'ingiungente A, poi fallito, ha ottenuto un decreto ingiuntivo in danno di B per 1.000, B, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo, non ha sollevato una semplice eccezione di compensazione in quanto ha contestato il credito ingiunto ed ha fatto valere un proprio credito, di importo superiore a quello avanzato contro di lui.
A seguito del fallimento di A, B ha fatto valere il suo credito già azionato in via ordinaria mediante insinuazione al passivo, ed è stato ammesso per l'intero importo, senza operare alcuna compensazione, per cui egli- formalmente attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma sostanzialmente convenuto- non può riassumere quel giudizio per ottenere il pagamento del suo credito o maggior credito, sia perché ha già azionato detto credito al passivo sia per il principio dell'esclusività dell'accertamento del passivo; può invece riassumere quel giudizio al solo fine di ottenere il rigetto della domanda attorea sostenendo che il credito ingiunto non sussiste, ed ha evidentemente interesse a farlo, altrimenti il decreto ingiuntivo diventa definitivo e l'ingiunto/opponente si trova a dover pagare la somma portata dal decreto.
A questo punto la prima domanda da porsi è: ribadito che per il principio della esclusività del passivo, anche da lei richiamato, l'ingiunto opponente non può far valere in quel giudizio una domanda riconvenzionale, può, al fine di ottenere il rigetto della domanda del fallimento eccepire in compensazione il suo credito?
La risposta è positiva giacchè la giurisprudenza è concorde nel ritenere che nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., atteso che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui petitum riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sè favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale" (tra le ult. cfr. Cass. 07/06/2013, n. 14418).
A questo punto bisogna fare un altro passo: l'ingiunto opponente può, al fine di ottenere il rigetto della domanda del fallimento, eccepire in compensazione il suo credito, benchè sia stato già ammesso al passivo fallimentare per il credito che vuole opporre in compensazione? La risposta qui dipende molto dalla formulazione della domanda di insinuazione al passivo, perché si tratta di stabilire se il comportamento del creditore che non si è giovato della compensazione in sede fallimentare possa essere inteso come una rinuncia tacita a farla valere successivamente; fermo restando che la rinuncia tacita deve consistere in un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di valersi di un diritto. In linea di diritto, si può dire che, posto che l'art. 52 L.F. non dispone che, nella domanda di insinuazione, debba essere richiesta la compensazione, nè formulata riserva di compensazione, la non menzione del controcredito al momento dell'insinuazione corrisponde al non esercizio di un diritto in sede di verifica, che è cosa ben diversa dalla rinuncia; altrimenti l'art. 56- che non fissa alcun termine entro il quale la compensazione deve essere opposta- dovrebbe intendersi come impositivo di un dovere, e non di una facoltà, ad effettuare la compensazione. ovviamente la già avvenuta ammissione, che ha effetto endofallimentare, non vincola il giudice ordinario, ma sicuramente è diventa significativa dell'esistenza di detto credito per considerazioni di fatto ovvie.
Ulteriore passo finale: l'ingiunto opponente, posto che può, al fine di ottenere il rigetto della domanda del fallimento, eccepire in compensazione il suo credito, benchè sia stato già ammesso al passivo fallimentare, può egualmente sollevare detta eccezione benchè in precedenza abbia, nello stesso giudizio svolto altre difese? Anche qui si tratta di una questione didi merito, ma è presumibile che costui eccepisce nel giudizio ordinario la inesistenza e infondatezza del credito ingiunto e, in via subordinata, qualora venga accertata l'esistenza di detto credito, eccepisca la estinzione per compensazione con un suo equivalente credito.
In questi termini, in cui si ripete, a fronte del credito del fallimento di 1.000 l'opponente pone in compensazione il suo maggior credito fino alla soglia di 1.000, la difesa rientra in quella inizalmente proposta e la compensazione può essere dichiarata dal giudice ordinario, in quanto il compito di questi è unicamente quello di accertare se sussistono i requisiti della compensazione legale. E' vero che tale indagine richiede anche l'accertamento dell'esistenza del credito verso il fallito, anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma, poichè questo viene prospettato dal soggetto in bonis non per partecipare al concorso sostanziale, bensì al fine di far accertare l'estinzione del proprio debito, il compito del giudice si riduce all'accertamento che il credito vantato dal curatore si è estinto già prima della dichiarazione di fallimento (e di conseguenza si è estinto il debito verso il terzo), come se ciascun debitore-creditore avesse, fin da allora, eseguito la sua prestazione e ottenuto quanto aveva diritto.
A quel momento si blocca anche il decorso degli interessi.
Zucchetti SG srl
-
Santina Meli
siracusa08/10/2019 17:09RE: RE: COMPENSAZIONE DEI CREDITI
Buongiorno, avrei bisogno di un confronto.
IIl Fallimento ha ottenuto un decreto ingiuntivo che è stato opposto dal debitore proponendo una eccezione riconvenzionale di compensazione di un proprio contro credito, peraltro, totalmente da accertare sia nell'an che ne quantum e, pertanto, solo per questo motivo, credo che la compensazione non potrà essere accolta (ma questo è un altro discorso).
Il mio dubbio attiene alla procedibilità della domanda, in quanto, seppure l'opponente chiede che venga dichiarata la compensazione tra il proprio maggior credito e la minor somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto, è anche vero che, essendo il suo un credito non certo, chiede preliminarmente che il G.I. accerti e dichiari che un credito dello stesso nei confronti del fallito.
Ma ancor di più ho dubbi sulla procedibilità della domanda alla luce di quanto disposto dall'art. 7 comma 8 lettera E della Legge Delega n. 155/17 che dispone di attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F.
Chiedo una Vostra opinione e ringrazio.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/10/2019 19:12RE: RE: RE: COMPENSAZIONE DEI CREDITI
La legge n. 155/2017 è la legge delega che detta i principi per attuare la riforma del diritto fallimentare e concorsuale in genere, per cui la fattispecie prevista nella norma citata in tanto può essere regolamentata nel modo prospettato ove la legge delegata attui il principio indicato e nei limiti in cui lo attua. Nel caso specifico la direttiva da lei richiamata non è stata attuata dal codice della crisi e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019 n. 14 in quanto l'art. 155- che tratta della compensazione- ha ripreso testualmente l'art. 56 l. fall.. In ogni caso anche se avesse seguito la direttiva della legge delega, (come era stato in una prima versione del decreto legislativo), la nuova normativa non sarebbe stata applicabile alla fattispecie in quanto le nuove norme si applicano solo alle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 14/2019, ossia dopo il 15.8.2020.
Nel caso, quindi, continua ad essere applicabile l'attuale normativa, la cui concorde e costante interpretazione è nel senso che il convenuto in un giudizio ordinario dal curatore per il pagamento di un credito del fallito (nell'opposizione a decreto ingiuntivo processualmente l'opponente è da considerare convenuto) può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il falli-mento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 ss. l.fall., atteso che con l'eccezione di compensazione il creditore-debitore in bonis chiede l'accertamento di un credito non per partecipare al concorso sostanziale da realizzare col riparto fallimentare, bensì al solo fine di neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale. (Cass. 28/09/2016, n. 19218; Cass. n. 14418 del 2013; Cass. n. 15562 del 2011; Cass. n. 18223 del 2002; e nn. 287/97; 8053/96; 3337/86; 4223/85). Ovviamente nel giudizio ordinario, il convenuto non può chiedere il pagamento della eventuale maggior somma residuata dopo la compensazione.
Zucchetti SG srl
-
-
-