Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

SOCIO AMMINISTRATORE E CREDITI PER TFR

  • Massimiliano Pilu

    OLBIA (OT)
    16/05/2014 18:11

    SOCIO AMMINISTRATORE E CREDITI PER TFR

    Un socio di srl facente parte del consiglio di amministrazione risulta essere anche dipendente della stessa. Posto il caso che possa essere configurata l'ipotesi di subordinazione lavorativa, l'amministratore in una assemblea ha espresso, visto la situazione di difficoltà dell'impresa, la volontà di rinunciare al proprio credito per il tfr maturato negli anni. Successivamente al fallimento della società fa domanda di insinuazione al passivo per i suddetti crediti. Si ritiene che la rinuncia fatta (e verbalizzata) sia opponibile per l'esclusione del credito?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/05/2014 20:25

      RE: SOCIO AMMINISTRATORE E CREDITI PER TFR

      Classificazione: STATO PASSIVO / ALTRO
      Una volta ammessa la compatibilità del ruolo di consigliere del consiglio di amministrazione e di dipendente, chi si trova in queste condizioni può far valere tutti i diritti spettanti al lavoratore subordinato e deve sottostare alla disciplina relativa. Orbene questa disciplina comprende anche gli artt. 2113 c.c. e 410 e 411 c.p.c. dal cui combinato disposto si desume che le rinunce e transazioni aventi a oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, (e tra questi vi è il diritto al Tfr) o sono contenute in verbali di conciliazione sindacale, nel qual caso non sono impugnabili ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2113 c.c. qualora l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, oppure, come nel caso da lei prospettato, non sono contenute in un verbale redatto con l'assistenza sindacale, nel qual caso sono impugnabili, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia se questa è successiva alla cessazione del rapporto. La richiesta di pagamento del Tfr in sede di ammissione al passivo- che è l'unica strada percorribile per il principio della esclusività- può essere intesa come una impugnazione, per cui deve controllare se la domanda è pervenuta nel termine sopra indicato dell'art. 2113 c.c.
      Zucchetti SG srl