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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Vendita immobile ereditato dal fallito durante il fallimento
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Andrea Nieri
Calcinaia (PI)03/02/2022 15:30Vendita immobile ereditato dal fallito durante il fallimento
Buonasera
Il fallito alla data di sentenza del fallimento 2014 era proprietario di ½ di un immobile.
Su ci era trascritta ipoteca volontaria nel 2012 per la quota di 1/2 quale debitore ipotecario (il fallito) ed per la quota di 1/2 quale terzo datore di ipoteca la di lui madre.
Nel 2015 la madre muore ed il curatore accetta l'eredita per la massa dei creditori con beneficio di inventario. Nei termini stabiliti dalla normativa viene redatto l'inventario.
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Tribunale del luogo di decesso della madre e del Giudice delegato del luogo di esercizio dell'impresa il curatore ha provveduto alla vendita fallimentare dell'intero immobile nel 2022.
Lo scrivente curatore ritiene che nel decreto di trasferimento si debba cancellare l'ipoteca volontaria sopra richiamata sull'intera proprietà dell'immobile (fallito + madre).
Rietine inoltre che i debitori della madre non concorrano al riparto dell'attivo fallimentare ma debba distinguersi un patrimonio separato destinato ai debitori dell'eredità giacente.
Ringraziando anticipatamente per il vostro contributo, invio cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2022 19:17RE: Vendita immobile ereditato dal fallito durante il fallimento
Nel caso di specie il curatore del fallimento dell'imprenditore fallito ha accettato con beneficio di inventario l'eredità a questi pervenuta a seguito della morte della madre e l'eredità accettata dopo la dichiarazione di fallimento costituisce un complesso di beni sopravvenuti ai sensi dell'art. 42 l. fall., i quali vengono acquisiti alla massa fallimentare "dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi". Espressione quest'ultima che si presta a più interpretazioni, tra le quali, in precedente occasione, noi abbiamo scelto quella secondo cui va acquisito alla massa il netto dopo la preventiva depurazione dei debiti che ad essa afferiscono, in modo che i creditori concorsuali beneficino esclusivamente del residuo netto.
Nella specie la questione è abbastanza relativa perché l'eredità è costituita da un immobile dato dalla defunta in garanzia di un debito proprio dell'attuale fallito, per cui se, come abbiamo inteso, questi era l'unico chiamato all'eredità, si è confusa nella stessa persona la qualità di debitore e responsabile con l'intero bene dato in garanzia al medesimo creditore. Tuttavia, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario consente di tenere distinto il patrimonio della defunta da quello dell'erede, con la conseguenza che i credutori della prima possono soddisfarsi solo nei limiti di capienza dei beni ereditari.
Riconducendo la questione al caso concreto, quindi, lei con il ricavato della vendita dell'immobile (la metà originariamente del fallito e la metà acquisita a seguito della morte della madre), dedotte le spese prededucibili, può pagare il creditore ipotecario; se residua qualcosa della quota ereditata questo va primariamente a beneficio dei creditori diretti della signora deceduta e il residuo destinato al fallimento; eventuali creditori diretti della deceduta che non trovano capienza sul ricavato dalla quota del bene in questione, non possono essere soddisfatti le restanti disponibilità del fallimento.
Effettuata la vendita e ottenuto il pagamento, il giudice dispone la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie a norma del secondo comma dell'art. 108 l. fall. come in ogni vendita coattiva fallimentare, dal momento che è stato venduto un immobile acquisto interamente all'attivo fallimentare.
Zucchetti Sg srl
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