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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
subentro del curatore nel contratto d'affitto d'azienda
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Genny Sciarrotta
Campana (CS)05/10/2015 23:57subentro del curatore nel contratto d'affitto d'azienda
buonasera
una ditta ha fittato la sua azienda ad una società , da qualche giorno questa ditta è stata dichiarata fallita.La mia intenzione,come curatore, è quella di continuare questo affitto e non di recedere. Per fare questo, oltre che dell'autorizzazione del giudice delegato, ho bisogno di recarmi dal notaio oppure basta fare la variazione presso l'agenzia entrate?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/10/2015 20:03RE: subentro del curatore nel contratto d'affitto d'azienda
L'art. 79 l.f. dispone che "Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". nel caso, quindi lei, come dice, non intende recedere dal contratto, questo continua come prima, con le stesse clausole, con la sola differenza che lei si sostituisce all'originario affittuario.
Per quanto riguarda il contratto di affitto, quindi, lei non deve fare altro che farsi autorizzare alla continuazione da parte del Comitato dei creditori (secondo alcuni l'autorizzazione sarebbe necessaria soltanto per il recesso e lo scioglimento) e comunicarlo alla controparte, facendo le variazioni amministrative e fiscali che la sostituzione soggettiva comporta.
Tuttavia, visto che dalla descrizione che lei fa sembra che sia fallito l'affittuario, il curatore, per continuare l'attività cui è destinato il mantenimento dell'affitto dell'azienda, (salvo ad aver capito male) deve procedere ad un esercizio provvisorio che, a norma dell'art. 104, non essendo stato autorizzato con la sentenza di fallimento, può essere autorizzato successivamente, su proposta del curatore, dal giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, con tutte le conseguenze del caso.
Valuti, quindi, con attenzione, se conviene o meno, inoltrarsi su questa strada che , per un verso, richiede un impegno diretto del curatore e, per altro verso, può essere dannoso per i creditori concorsuali per la creazione di prededuzioni.
Zucchetti SG srl
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Luigi Mazzone
Benevento07/10/2015 10:55RE: RE: subentro del curatore nel contratto d'affitto d'azienda
Collegandomi al quesito come verrebbe collocato il credito per conguaglio differenze inventariali all'esito della successiva risoluzione e retrocessione dell'azienda??
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/10/2015 20:33RE: RE: RE: subentro del curatore nel contratto d'affitto d'azienda
Probabilmente in prededuzione, perché, pur ricollegandosi il credito in questione ad un contratto di affitto di azienda ante fallimento, questo è stato continuato dal curatore e, al momento della cessazione del rapporto, vanno restituiti i beni costituenti l'azienda; per cui riterremmo che in quel momento sorge anche il credito per eventuali differenze tra l'inventariato affittato e il reso.
Zucchetti Sg srl
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Genny Sciarrotta
Campana (CS)02/02/2016 10:28RE: RE: RE: RE: subentro del curatore nel contratto d'affitto d'azienda
sono stata outorizzata dal giudice a continuare l'affitto d'azienda che era in essere alla data del fallimento, e allo stesso tempo anche ad aumentare il canone di affitto.Devo fare una variazione del canone presso l'agenzia entrate? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/02/2016 20:02RE: RE: RE: RE: RE: subentro del curatore nel contratto d'affitto d'azienda
Una fattispecie analoga a quella esposta dal quesito è affrontata dalla Risoluzione 28/6/2010 n. 60, che ha per oggetto la casistica del contratto di locazione ma che, per le argomentazioni e i riferimenti citati, ci pare possa applicarsi anche al diverso caso di affitto d'azienda.
Essa richiama, qualificandola "consolidato orientamento", la sentenza C.Cass. 9/4/2003 n. 5576, la quale afferma che "... le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione ... la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ex art. 1230 c.c."; da ciò la Risoluzione desume che "Deve, quindi, escludersi la riconducibilità dell'accordo di riduzione del canone tra gli eventi che devono obbligatoriamente essere portati a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria secondo le modalità di cui all'articolo 17 del TUR".
Ora, è vero che sia i documenti citati che il parimenti citato art. 17 del D.P.R. 26/4/86 n. 131 (T.U.R.) si riferiscono alla locazione di beni immobili, ma non vediamo perchè le considerazioni qui sopra riportate non possano applicarsi anche ai contratti di affitto d'azienda.
Va poi considerato che la fattispecie affrontata dalla Risoluzione differisce da quella qui in esame non solo perchè relativa a locazione di beni immobili e non ad affitto d'azienda, ma anche perchè essa si occupa di una riduzione e non di un aumento dal canone; essa infatti prosegue affermando che "Né, d'altra parte, trova applicazione, nel caso di accordo di riduzione del canone, il principio sancito dall'articolo 19 del TUR, secondo cui è fatto obbligo alle parti contraenti, ai loro aventi causa e a coloro nel cui interesse è stata richiesta le registrazione di denunciare entro venti giorni, dal loro verificarsi, gli '… eventi … che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta'. Tra tali eventi, sicuramente è annoverabile l'aumento contrattuale del canone di locazione, cui segue la liquidazione di una maggiore imposta di registro, mentre non vi può essere ricondotto un accordo che preveda la riduzione del canone e di conseguenza della base imponibile".
Ma se ciò vale per il contratto di locazione, nel quale l'imposta dovuta è proporzionale al canone, ciò non vale per il contratto di affitto d'azienda il quale, essendo soggetto a IVA, è soggetto a imposta di registro in misura fissa; pertanto la modifica, anche in aumento, del canone, non dà comunque "luogo ad una ulteriore liquidazione di imposta".
Infine, qualora si voglia, nel caso lo si ritenga utile ai fini fiscali, dare data certa all'accordo di modifica del canone, ciò potrà avvenire dando data certa allo stesso, con una delle modalità previste dalla legge, in primis con la registrazione volontaria.
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