Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ESERCIZIO PROVVISORIO - SORTE DEI CONTRATTI EX ART. 74 L.F.

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    12/04/2016 12:53

    ESERCIZIO PROVVISORIO - SORTE DEI CONTRATTI EX ART. 74 L.F.

    Buongiorno.
    In sede di esercizio provvisorio di impresa, giunge alla società fallita diffida di pagamento per fornitura di energia elettrica utilizzata nel periodo ante fallimento con indicazione di sospensione della fornitura stessa se entro x giorni non venga effettuato il relativo pagamento.
    A questo punto la curatela chiede che venga volturato il contratto a favore della curatela stessa, ma il creditore risponde che ciò non è possibile a causa della situazione di morosità della società fallita.
    A questo punto il Curatore, nel caso in cui il G.D. non autorizzi il pagamento dei debiti pregressi la sentenza di fallimento, a quale norma si può appellare al fine di vedersi scongiurata la sospensione del servizio elettrico?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/04/2016 19:39

      RE: ESERCIZIO PROVVISORIO - SORTE DEI CONTRATTI EX ART. 74 L.F.

      La società fornitrice di energia elettrica è partita dal concetto che la curatela, continuando ad utilizzare l'energia, è subentrata nel contratto di somministrazione e trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata e periodica, debba, a norma dell'art. 74 pagare in prededuzione anche gli scoperti pregressi.
      Nel caso, invece è stato autorizzato l'esercizio provvisdorio e trovano, quindi, applicazione le disposizioni di cui all'art. 104. E' vero che il comma settimo di tale norma prevede che durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli, ma questo subentro dettato da esigenze connaturate all'attività provvisoria, non può ritenersi definitivo e foriero delle conseguenze di cui all'art. 74, perché il nono comma dell'art. 104, stabilisce, a sua volta, che "al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo", ossia delle norme di cui agli artt. 72 e segg.. Come si vede, se alla fine dell'esercizio provvisorio il curatore si trova nella condizione di potersi sciogliere dai contratti ancora pendenti o subentarre definitivamente negli stessi, vuol dire che il subentro precedente non aveva carattere definitvo, per cui, per l'espressa disposizione di cui all'ottavo comma dell'art. 104 vanno soddisfatti in prededuzione i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio, ma restano bloccati gli effetti del pregresso, che possono discendere solo al momento della scelta definitva.
      Non ci risultano precedenti specifici in materia, per cui questa è una nostra opinione, che trova però conforto, oltre che nelle argomentazioni accennati, nella soluzione data legislativamente all'analogo problema che si presenta nella amministrazione straordinaria. Qui l'art. 50 del d.lgs n. 270 del 1999 prevede, sulla falsa riga dell'art. 104, che il commissario straordinario (con le sole eccezioni previste dal quarto comma dello stesso articolo che riguardano contratti di lavoro subordinato e di locazione immobiliare) "può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non ancora interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria" (comma 1) ma essi, fino a che tale facoltà non sia esercitata, "continua(no) ad avere esecuzione" (comma 2). Con norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 1 bis della legge n. 166/2008, che ha convertito in legge il d.l. n. 134/2008 (c. d. decreto Alitalia), è stato chiaritochiarito che "la disposizione di cui al comma 2 dell'art 50 del d. lgs. n. 270/1999, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta dell'esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'art. 51, commi 1 e 2 ".
      Zucchetti SG srl