Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ammissione al passivo di lavoratore che ha subito il pignoramento dello stipendio

  • Maria Genovese

    Siracusa
    08/01/2016 10:29

    ammissione al passivo di lavoratore che ha subito il pignoramento dello stipendio

    Chiedo il Vostro parere in ordine al seguente caso.
    Un lavoratore ha subito il pignoramento del quinto dello stipendio e del tfr.
    La società datrice di lavoro è stata successivamente dichiarata fallita ed il lavoratore ha insinuato il credito per retribuzioni e tfr in misura integrale, omettendo di riferire il pignoramento subito.
    Come deve essere ammesso il lavoratore? Integralmente oppure operando la decurtazione del quinto?
    Grazie.
    Maria Genovese
    • Maria Genovese

      Siracusa
      08/01/2016 18:04

      RE: ammissione al passivo di lavoratore che ha subito il pignoramento dello stipendio

      Preciso che dalla buste paga non si evince nulla in ordine al pignoramento e che non ho elementi per comprendere se il credito pignoratizio sia stato pagato o meno.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        08/01/2016 20:43

        RE: RE: ammissione al passivo di lavoratore che ha subito il pignoramento dello stipendio

        Cerchiamo di ricapitolare la situazione come segue: Tizio è creditore di Caio, che, a sua volta, in quanto dipendente di Sempronio, è creditore nei confronti di quest'ultimo per retribuzioni ed altro. Tizio agisce in espropriazione presso terzi e pignora il credito di Caio verso Sempronio, nei limiti del quinto come consentito dello stipendio e Tfr e, a questo punto, Sempronio viene dichiarato fallito (eguale sarebbe se il pignoramento presso terzi fosse stato eseguito dopo la dichiarazione di fallimento).
        Se, come crediamo, è così, l'esecuzione presso il terzo fallito Sempronio può continuare in quanto la norma di cui all'art. 51, che sancisce - a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento - il divieto di promuovere o proseguire azioni individuali o cautelari nei confronti del debitore fallito non è applicabile perché la società fallita non è la debitrice esecutata (nei confronti della quale varrebbe il divieto di cui all'art. 51 se fosse dichiarata fallita), ma soltanto la terza pignorata (giur. pacifica)
        Questo significa che la presenza del pignoramento non interferisce con l'ammissione del dipendente al passivo, ma con il pagamento del credito. Lei, infatti, in prima battuta, deve (se non è stato fatto ante fallimento) rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc, per cui deve prima ammettere al passivo il lavoratore del credito che il giudice delegato riterrà fondato, come se il pignoramento non ci fosse, e dopo può dichiaraer quale somma deve il fallimento al predetto lavoratore; prima dell'ammissione la sua dichiarazione può essere solo interlocutoria.
        A questo punto, il pignoramento le impedisce di pagare la somma pignoarta e ammessa al passivo al dipendente creditore, per cui se fa un riparto in cui coinvolge i lavoratori, la somma dovuta all'interessato deve essere accantonata e versta a chi ne ha diritto a seguito di assegnazione fatta dal giudice dell'esecuzione.
        Zucchetti SG srl
        • Maria Genovese

          Siracusa
          11/01/2016 09:43

          RE: RE: RE: ammissione al passivo di lavoratore che ha subito il pignoramento dello stipendio

          Anzitutto Vi ringrazio per la risposta immediata.
          Tornando al caso, mi trovo nella situazione in cui Sempronio (in bonis) ha reso dichiarazione positiva di credito e l'ordinanza di assegnazione in favore di Tizio è stata pronunciata prima del fallimento di Sempronio.
          Il mio dubbio deriva dal fatto che Caio (il lavoratore) si è insinuato al passivo del fallimento di Sempronio (il datore di lavoro) per l'intero suo credito, senza tener conto del pignoramento eseguito da Tizio. Se - come ricavo dalla Vostra risposta precedente - il problema non è quello dell'ammissione (in quanto il titolare del credito è comunque Caio), bensì quello del pagamento, dovrei ammettere integralmente le somme al passivo e, in occasione del riparto, accantonare un quinto per l'ipotesi in cui Tizio ne chiedesse il versamento. Sennonchè, però, trattandosi di tfr e ultime tre retribuzioni, Caio chiederà l'intervento del Fondo di garanzia dell'Inps che, vista l'ammissione, pagherà integralmente Caio, surrogandosi per tale somma. In sede di riparto, tuttavia, l'Inps riceverà una somma inferiore per effetto della decurtazione di un quinto.
          Come posso ovviare al problema? Sarà sufficiente specificare nel provvedimento di ammissione che in occasione del riparto sarà accantonato un quinto della somma ammessa?

          Grazie. Cordiali saluti.
          Maria Genovese
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            11/01/2016 21:08

            RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo di lavoratore che ha subito il pignoramento dello stipendio

            E' esatta la sua ricostruzione e non c'è alcun problema cui lei debba ovviare. L'intervento dell'Inps con il Fondo di garanzia ha proprio lo scopo, non solo di anticipare il pagamento al lavoratore, ma di far ricadere sull'Ente le conseguenze della insolvenza del datore di lavoro, come, nel caso in cui l'attivo fallimentare non sia sufficiente alla soddisfazione dei dipendenti. In questo caso l'Inps anticipa il TFR e le ultime tre mensilità e nulla ricava dal fallimento privo di attivo o comunque riceve quello che l'attivo consente, così nel caso di specie, se e quando il giudice dell'esecuzione assegnerà il credito del lavoratore, per un certo importo, al pignorante, lei, nel riparto in cui comprende il lavoratore o l'inps che si è surrogato, invece di versare a costoro le quote dovute, deve sottrarre dalle stesse quella parte assegnata al pignorante, al quale deve corrisponderla. Se al momento del riparto non è stato ancora emesso il provvedimento di assegnazione farà un accantonamento.
            Al momento dell'ammissione al passivo è opportuno, ma non indispensabile, indicare che il credito è oggetto di pignoramento presso terzi.
            Zucchetti SG srl