Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

partecipazione società fallita altra società

  • Alessandra Mazzola

    Salerno
    10/06/2020 19:26

    partecipazione società fallita altra società

    Gentile Forum Fallco,
    sono a richiedere un Vs. parere in ordine alla seguente situazione.
    Alla data del fallimento la società X s.r.l. fallita è risultata proprietaria del 95% di quote in altra società Y s.r.l.s. con oggetto sociale differente (la prima attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, la seconda società di elaborazione dati) ma soggettivamente ascrivibile agli stessi soggetti coinvolti nel fallimento e vale a dire: il 95% detenuto dalla società X s.r.l. fallita, di cui l'amministratore è risultato allo stesso tempo anche amministratore della società Y s.r.l.s., ed il restante 5% dal socio che al tempo stesso è risultato socio della società X fallita.
    La soluzione ideale sarebbe l'acquisto del 95% da parte dello stesso socio ma allo stato non ha ancora manifestato un reale interesse; diversamente il Curatore dovrebbe convocare l'assemblea e procedere con lo scioglimento e messa in liquidazione della società Y ma non avendo il fallimento cassa per sostenere i costi come potrei orientarmi?
    La società Y s.r.l.s. non presenta bilanci dal 2017.
    Grazie per la disponibilità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/06/2020 19:41

      RE: partecipazione società fallita altra società

      Premesso che la quota societaria della fallita srl X nella srl Y è un bene che può essere oggetto di liquidazione con le modalità di cui all'art. 2471 c.c., anche a terzi, sarebbe opportuno, in primo luogo cercare di vendere la partecipazione, anche a prezzo vile per liberarsi dei relativi incombenti. Peraltro se la quota in questione non vale nulla, potrebbe non inventariarla o dismetterla a norma del comma ottavo dell'art. 104 ter l. fall.
      Intanto, non lei, che ha la disponibilità della partecipazione e quindi svolge le funzioni di socio della srl Y, ma l'amministratore della srl Y- che non è fallito in proprio- deve procedere alla convocazione dell'assemblea, ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 2446 o 2447 c.c.; ove l'amministratore non provveda alla convocazione scattano i poteri sostitutivi dei soci ex art. 2367 c.c.; pe rquesto compito non è prevista l'anticipazione a carico dell'Erario, per cui se non vi sono le disponibilità né possibilitò di procurarsele il curatore non esercita questi poteri.
      Zucchetti SG srl