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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Fideiussione assicurativa
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Giuliana Maccarino
Orvieto (TR)21/10/2014 11:42Fideiussione assicurativa
Buongiorno sono il curatore di una impresa edile.
Al momento della dichiarazione di fallimento un cantiere era ancora aperto con alcune opere di urbanizzazione secondaria da completare.
L'imprenditore aveva stipulato una polizza fideiussoria, a garanzia del Comune, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Ora io vorrei che il comune escutesse la polizza fideiussoria per il completamento dei lavori.
La mia domanda è: l'assicurazione che dovrebbe pagare l'importo corrispondete ai lavori eseguiti poi si dovrebbe insinuare al passivo del fallimento per recuperare le somme anticipate e quindi partecipare al riparto come qualsiasi altro creditore?
Oppure il credito dell'assicurazione è in prededuzione?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/10/2014 19:13RE: Fideiussione assicurativa
Non abbiamo capito bene la sua domanda. Presumiamo che l'impresa edile, poi fallita, avesse ottenuto stipulato con una compagnia assicuratrice una polizza assicurativa contro il rischio di non portare a termine i lavori di urbanizzazione secondaria a lei appaltati da un comune; chiede quindi di sapere se tale compagnia assicuratrice, una volta escussa dal comune per il pagamento dei lavori ineseguiti, possa rivalersi sul fallimento.
Se le cose stanno così come ricapitolate, la risposta dovrebbe essere negativa, salvo diversa disposizione contrattuale o salvo mala fede o colpa grave da parte della impresa nel non completamento dei lavori, posto che la funzione della polizza assicurativa è proprio quella di garantire l'assicurato da un rischio. Lei però parla anche di fideiussione, ed allora, cambia tutto perché in tal caso la compagnia si sarebbe coobbligata con l'impresa e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, per cui una volta adempiuto, avrebbe diritto al regresso. E' chiaro quindi che bisogna sapere che tipo di accordo è intervenuto e a garanzia di cosa, anche perché lei parla di pagamento da parte dell'assicurazione dell'importo "corrispondente ai lavori eseguiti", nel qual caso dubitiamo che la premessa iniziale, che ci sembra la più coerente al caso, sia esatta.
Zucchetti SG Srl
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Giuliana Maccarino
Orvieto (TR)24/10/2014 18:43RE: RE: Fideiussione assicurativa
Buonasera, cerco di chiarire meglio la questione.
L'impresa edile poi fallita aveva iniziato la lottizzazione di un terreno costruendo una serie di palazzine. La lottizzazione prevedeva l'urbanizzazione primaria e secondaria della zona.
La realizzazione della lottizzazione è avvenuta sulla base di una convenzione stipulata con il Comune, con la quale si prevedevano le opere da realizzare.
Nella stessa convenzione era stabilito che il lottizzante (impresa fallita) a titolo di garanzia per l'esatta esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria doveva stipulare una polizza fideiussoria. Così è stato. Infatti la ditta poi fallita ha stipulato "polizza fideiussoria cauzioni a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della L. 28.1.1977".
Nel momento in cui è stato dichiarato il fallimento la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria non era ancora completata e, pertanto, se la Curatela non porta a termine le suddette opere il Comune le può realizzare autonomamente escutendo la polizza fideiussoria per l'importo corrispondente ai lavori eseguiti.
La mia domanda è: la compagnia di assicurazione che si trova a pagare un "sinistro" si dovrebbe poi rivalere nei confronti della Curatela. Per poter far questo, la compagnia assicurativa si deve insinuare al passivo e partecipare al riparto oppure il suo credito è da considerarsi prededucibile perché sorto successivamente all'apertura della procedura?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2014 12:46RE: RE: RE: Fideiussione assicurativa
La fattispecie è quella che avevamo inquadrata e la soluzione ruota ancora attornio al tema della natura della garanzia. Alla luce delle odierne indicazioni sembra che la polizza fideiussoria, in quanto contenente l'indicazione della obbligazione principale garantita e il soggetto garantito, debba inquadrarsi tra le fideiussioni, la cui causa è la garanzia di un debito altrui. Di conseguenza il pagamento della stazione appaltante da parte della Compagnia garante legittima costei a rivalersi nei confronti del fallimento e il credito di rivalsa, anche se il pagamento è avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento del garantito, è un credito concorsuale in quanto trova orige nel rapporto fideiussorio preesistente al fallimento e nell'inadempimento da parte del fallito, anch'esso preesistente. E come per utti i crediti concorsuali, il creditore deve presentare domanda di insinuazione al passivo per poter partecipare al concorso sostanziale sui beni fallimentari.
Zucchetti SG srl.
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