Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Lavoratori Parasubordinati

  • Maria Letizia Guaitoli

    Roma
    21/09/2014 23:24

    Lavoratori Parasubordinati

    Salve,
    sto per cimentarmi in una istanza di ammissione al passivo per crediti da lavoro derivanti da un contratto a progetto (ultimi 4 mesi non pagati oltre alla totale mancanza di versamento di contributi per tutta la durata del contratto, ossia per 12 mesi)
    Vorrei cortesemente sapere se questo tipo di credito può essere considerato privilegiato e se del caso a quale riferimento normativo posso appellarmi.
    Grazie mille.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/09/2014 20:02

      RE: Lavoratori Parasubordinati

      Dalla legge n. 30/2003 e dalle le norme attuative contenute negli articoli da 61 a 69 del D. L.vo n. 276/2003- che hanno in qualche modo regolamentato il fenomeno delle prestazioni coordinate e continuative, nonché dalle successive circolari ministeriali, si può dedurre che i nuovi contratti a progetto rappresentino una modalità di esplicazione di attività autonoma riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa".
      Le caratteristiche di tale rapporto sono varie, ma l'elemento più qualificante è rappresentato dalla gestione dello stesso che deve essere svolta in maniera completamente autonoma nel senso che la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità è rimessa al collaboratore. Essa è la conseguenza del fatto che il committente ha il proprio interesse strettamente correlato al conseguimento del risultato e non alla disponibilità del lavoratore per un periodo di tempo determinato come avviene nel rapporto subordinato.
      Ne consegue che il lavoratore a progetto non può essere equiparato al lavoratore subordinato, e non può quindi godere del privilegio ex art. 2851 bis n. 1 c.c. attribuito ai crediti dei soggetti appartenenti a questa categoria; le caratteristiche esposte del contratto a progetto evidenziano però che un soggetto esplica una prestazione di lavoro, seppur in autonomia, per cui pensiamo che sia applicabile alla fattispecie la norma di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., che, a seguito dell'intervento della Corte Cost. 29.1.1998, n. 1, è ora esteso ai crediti di tutti i prestatori di opera anche se non intellettuale.
      Zucchetti SG Srl