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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Riparto finale di somme destinate a erede che ha rinunciato
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Maurizio Crocetti
Teramo24/05/2013 14:11Riparto finale di somme destinate a erede che ha rinunciato
Il GD ha dichiarato esecutivo il riparto finale delle somme disponibili.
Tra i destinatari delle somme figura un creditore deceduto nel corso della procedura (vecchio rito).
Gli eredi del creditore dodici anni fa, hanno rinunciato all'eredità con atto notarile.
Si chiede se la somma attribuita in sede di riparto al creditore (agli eredi rinunciatari) e' utilizzabile per il pagamento di altri creditori aventi diritto oppure va depositata, al momento della chiusura della procedura, in cancelleria a norma dell'art. 117 comma 4, LF.
Si chiede altresì, per non incorrere in spiacevoli situazioni, quali documenti il curatore deve acquisire preventivamente dagli eredi che invece hanno accettato l'eredità.
Gli eredi che hanno rinunciato all'eredità, prima della chiusura della procedura, possono accettare l'eredità, oltre la decorrenza del termine prescizionale (di dieci anni?)e chiedere l'assegnazione della somma?
Ringrazio anticipatamente.
dott. Maurizio Crocetti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/05/2013 16:49RE: Riparto finale di somme destinate a erede che ha rinunciato
Se abbiamo ben capito non tutti gli eredi del creditore defunto hanno rinunciato alla sua eredità, ma soltanto alcuni, nel mentre altri hanno accettato. Se è così si ricorda che Cass. 21/05/2012, n. 8021 ha statuito che "in forza del combinato disposto degli art. 522 e 676 c.c., la quota del coerede rinunziante si accresce ipso iure a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile."
Come vede la Cassazione ha risposto a tutte le sue domande, nel senso che la rinuncia è irrevocabile, tanto più nel caso- come quello da lei prospettato- in cui gli altri coeredi hanno accettato l'eredità, ed hanno visto accresciuta la loro quota (l'unica eccezione possibile è da parte di eventuali eredi per rappresentazione, per i esempio i gli dei rinuncianti). Di conseguenza la somma che doveva essere corrisposta al creditore va agli eredi che hanno accettato l'eredità.
Zucchetti SG Srl
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Maurizio Crocetti
Teramo27/05/2013 12:28RE: RE: Riparto finale di somme destinate a erede che ha rinunciato
Sicuramente non mi sono spiegato bene.
Parliamo di un creditore deceduto dodici anni fa e i suoi due eredi (moglie e figlio) hanno (undici anni fa) rinunciato entrambi all'eredità.
La somma spettante al creditore deceduto (che spetterebbe alla moglie e al figlio, che hanno rinunciato all'eredità) può essere distribuito ad altri creditori (artigiani, professionisti, banche) ?
Ovviamente restano ferme le domande iniziali sulla documentazione probatoria necessaria al curatore e sulla possibile accettazione tardiva dell'eredità.
Ringrazio, porgendo cordiali saluti.
dott. Maurizio Crocetti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/05/2013 20:50RE: RE: RE: Riparto finale di somme destinate a erede che ha rinunciato
Ci aveva tratti in inganno la parte della domanda in cui chiedeva "quali documenti il curatore deve acquisire preventivamente dagli eredi che invece hanno accettato l'eredità"; da tanto avevamo pensato che alcuni eredi del creditore ammesso al passivo avessero rinunciato ma altri avessero accettato.
In ogni caso, riteniamo che anche alla luce della chiarita situazione la somma dovuta al creditore defunto non possa essere distribuita agli altri creditori perché vi è comunque un erede; infatti, ai sensi dell'art. 586 c.c., in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. Questo acquisto, precisa la stessa norma, si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia, il che comporta- come avevamo anticipato nella precedente risposta con riferimento all'accrescimento, che la rinuncia- al di là del tempo decorso e di ogni questione relativa al medesimo (comunque il diritto ad accettare l'eredità si prescrive in dieci anni a decorrere dal giorno dell'apertura della successione, art. 480 c.c.), è divenuta irrevocabile essendo già di diritto subentrato lo Stato (la revoca della rinuncia è possibile fin quando non è prescritto il diritto ad accettare e sempre che l'eredità non sia stata già acquistata da altro dei chiamati, a norma dell'art. 525 c.c.).
Per quanto riguarda la documentazione della rinuncia, questa deve farsi con dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.), per cui la prova della stessa può essere data presentando uno di questi documenti.
In attesa di contattare gli Uffici competenti per devolvere la somma allo Stato, può accantonare la medesima. In ogni caso consulti il giudice delegato al fallimento, che potrebbe pensarla diversamente.
Zucchetti SG Srl
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