Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

conto corrente del fallito, ditta individuale

  • Potito Battista

    Foggia
    19/04/2017 18:55

    conto corrente del fallito, ditta individuale

    Salve,
    sono il curatore di una ditta individuale.
    Il fallito è intestatario di un conto corrente bancario, ove ha sempre fatto transitare lo stipendio da lavoro dipendente.
    La Banca venuta a conoscenza della procedura fallimentare ha provveduto a sciogliere il contratto di conto corrente, con la conseguenza che il fallito non ha avuto più la possibilità di accedere alle somme ivi transitate.
    Così che il fallito faceva istanza di sussidio ex art. 47 l.f., che dopo accertamenti svolti dal sottoscritto circa la capicità reddituale del nucleo familiare, veniva concesso dal Giudice Delegato nei limiti di cui all'art. 46 l.f. trattandosi di stipendio.Ora tale provvedimento è necessario che lo comunichi alla banca, così da consentire al fallito di poter usufrire del sussidio?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/04/2017 20:04

      RE: conto corrente del fallito, ditta individuale

      Il fallito, per essere dichiarato tale, doveva essere un imprenditore, ma, a quanto capiamo, era anche dipendente di un terzo che pagava un stipendio, bonificandolo sul conto corrente intestato al fallito. Dobbiamo presumere che questo rapporto di lavoro continui, altrimenti non capiamo il riferimento che lei fa al provvedimento del giudice delegato che ha concesso il sussidio "nei limiti di cui all'art. 46 l.f. trattandosi di stipendio". Probabilmente il giudice delegato non ha concesso il sussidio di cui all'art. 47, che va posto a carico della procedura e pagato con i fondi del fallimento quando il fallito non disponga di altri mezzi di sussistenza, ma ha fissato, a norma del secondo comma dell'art. 46, la quota (che potrebbe anche essere l'intero) dello stipendio che il fallito può trattenere per i bisogni propri e della sua famiglia.
      Se è così, il datore di lavoro dovrà versare direttamente al fallito la quota dello stipendio che il giudice gli ha attribuito e il residuo deve corrisponderlo al curatore e, quindi, lei, nella qualità di curatore, più che alla banca, deve comunicare al datore di lavoro il provvedimento del giudice in modo che questi possa poi darvi esecuzione.
      Come effettuare il versamento al fallito? Il conto corrente preesistente è ormai cessato, non tanto per volontà della banca, ma quale effetto automatico della dichiarazione di fallimento, giusto il disposto di cui al primo comma dell'art. 78, per il quale, appunto, "I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti". Sciolto per legge il rapporto, l'eventuale attivo del conto va acquisito al fallimento e il fallito, ove abbia bisogno di un conto corrente per le sue necessità non può che aprirne uno nuovo, che va comunicato al curatore, per eventuali controlli. Si tratta di un rapporto diretto tra fallito e banca e solo se quest'ultima fa qualche resistenza, in considerazione dello stato in cui versa il nuovo correntista, il curatore può intervenire per chiarimenti spiegando anche alla banca cosa è accaduto.
      Zucchetti Sg srl