Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Possibilità di non partecipare alla Mediazione DLgs 28/2010 da parte del Curatore ed effetti verbale negativo

  • Gianluca Saeli

    Palermo
    15/05/2018 07:44

    Possibilità di non partecipare alla Mediazione DLgs 28/2010 da parte del Curatore ed effetti verbale negativo

    Salve a tutti;
    sono curatore di un fallimento, nell'ambito del quale ho tentato il recupero crediti nei confronti di un condominio per saldo di corrispettivi di prestazioni d'opera, in virtù di fatture.
    Premetto che le stesse fatture sono state azionate, all'epoca della ditta in bonis) con un decreto ingiuntivo, tuttavia revocato in sede di opposizione, stante la mancata produzione da parte del creditore (all'epoca sempre in bonis) del fascicolo del monitorio.
    In fase di definizione transattiva della vicenda (ho ritenuto infatti di richiedere comunque le somme portate dal decreto ingiuntivo, in virtù del rapporto sottostante, sul presupposto dell'assenza di alcun giudicato in merito alla debenza delle somme), viene notificato sia alla Curatela (me) che al Condominio, un'istanza di mediazione da parte di un condomino, il quale rileva una serie di eccezioni nei confronti di entrambe le parti (estinzione dell'obbligazione per intervenuto giudicato, compensazioni, prescrizione, ecc), pur in assenza di titolo nei confronti dell'impresa edile oggi fallita.
    Premesso quanto sopra, vorrei evitare i costi di una costituzione, peraltro a carico dello Stato in assenza di fondi, in considerazione che ritengo che qualsiasi pretesa, volta ad azzerare il credito che la curatela vanti nei confronti del condominio (soggetti peraltro terzi rispetto al rapporto dedotto dal Condomino) anche in via di eccezione, avrebbe dovuta essere fatta valere nelle forme del titolo II della legge fallimentare e che non si tratta, a mio avviso, di mediazione obbligatoria nei confronti della curatela. Ovviamente inserirei anche il difetto nel merito stante la carenza di legittimazione attiva del Condomino nei confronti della curatela.

    Non trovo purtroppo una soluzione per rilevare quanto sopra innanzi il mediatore ed evitare le conseguenze processuali di un verbale negativo.
    Il valore della causa è sotto i 5.000,00 per cui, in caso di costituzione a mezzo di legale della Curatela, rischierei davvero di rendere manifestatamente non conducente per la massa una eventuale transazione col condominio.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/05/2018 19:32

      RE: Possibilità di non partecipare alla Mediazione DLgs 28/2010 da parte del Curatore ed effetti verbale negativo

      E' vero che l'accertamento dei crediti concorsuali è sottratto alla mediazione, in quanto questo accertamento nel fallimento deve svolgersi, ai sensi dell'art. 52 legge fall., con lo speciale procedimento davanti al giudice delegato, in sede di verifica tempestiva o tardiva dei crediti, ma nella fattispecie il condomino non aziona una pretesa crediotria da far valere sul patrimonio del fallito, tale da essere accertata in via esclusiva avanti al giudice delegato. Se abbiamo ben capito, il condomino vuole contrastare la transazione intervenuta tra curatela e condominio, tant'è che lei stesso dice che questi solleva "una serie di eccezioni nei confronti di entrambe le parti (estinzione dell'obbligazione per intervenuto giudicato, compensazioni, prescrizione, ecc)"; probabilmente chiede l'annulalmento della transazione per i motivi accennati e quindi, da un lato non fa valere un credito proprio da insinuare al passivo e, dall'altro, dimostra di agire in base all'interesse di condomino che gli deriva dall'esistenza di una transazione che ritiene pregiudizievole per lui e per il condominio. Ovviamente non conoscendo i dettagli non possiamo esprimerci sulla bontà di tale pretesa, ma ai fini che qui interessano, va detto che questa iniziativa giudiziaria è soggetta alla mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 28 del 2010., con le conseguenze, in caso di mancata comparizione di cui all'art. 7.
      Potrebbe, comunque mandare una lettera in cui spiega che non si presenta in mancanza di disponibilità per sostenere la spesa di un legale, che potrà servire un domani avanti al giudice adito che la mancata partecipazione alla mediazione non era priva di un giustificato motivo, in modo da precludere al giudice di desumere da tale comportamento argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
      Zucchetti SG srl